Ordinanza n. 149/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/05/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 42d.P.R. 327/1980
citata
- art. 1d.P.R. 327/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della provincia di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della
legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 9, sull'applicazione delle
sanzioni amministrative), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo
1996 dal pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra
Andrea Fogli e la provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 1143
del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che il pretore di Bolzano - con ordinanza del 16 marzo
1996 (r.o. n. 1143 del 1996), emessa nel procedimento instaurato da
Andrea Fogli avverso l'ingiunzione della provincia autonoma di
Bolzano intimante il pagamento della somma di L. 718.200 (più L.
11.000 per spese di notifica) a titolo di sanzione pecuniaria per la
violazione dell'art. 42 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 - ha
sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge provinciale 29
ottobre 1991, n. 30, laddove, in ipotesi di violazione amministrativa
sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di
accedere all'oblazione corrispondendo il doppio del minimo edittale
da determinarsi a norma dell'art. 26 del codice penale;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 187 del 7 giugno
1996, successiva all'ordinanza di rimessione, ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 6, della
legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9 (Norme
di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative); comma
che, per l'appunto, era stato aggiunto al predetto art. 6 dalla
disposizione qui censurata;
che, pertanto, essendo stata la disposizione denunciata espunta
dall'ordinamento, come auspicato dal giudice rimettente, la questione
è da reputare manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della provincia
autonoma di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30 (Integrazione della legge
provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sull'applicazione delle sanzioni
amministrative) sollevata, in riferimento all'art. 117 della
Costituzione, dal pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte