Ordinanza n. 149/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1997 dal pretore
di Milano nel procedimento penale a carico di Caprioglio Ottavio,
iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un
automobilista per guida in stato di ebbrezza, il pretore di Milano,
con ordinanza emessa il 26 marzo 1997, ha sollevato - in riferimento
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
"nella parte in cui, anziché prevedere l'obbligo di una verifica
tecnico-scientifica (dello stato di ebbrezza), ne prevede invece la
mera facoltà";
che, secondo il rimettente, con la norma impugnata il legislatore
avrebbe optato per una nozione "elastica" dello stato di ebbrezza,
concepito come realtà fisio-psichica non ancorata a precisi
riferimenti quantitativi, ma desumibile da tutta una serie di indici
di fatto, dai quali inferire l'esistenza di uno stato di consistente
alterazione di natura psichica caratterizzato dalla perdita di
un'adeguata capacità valutativa concernente il mondo fenomenico
circostante;
che in ciò sarebbe ravvisabile una distonia rispetto al quadro
normativo approntato dall'art. 379 del regolamento di esecuzione del
nuovo codice della strada, in cui sembra al contrario che il
legislatore si sia determinato ad accogliere una nozione oggettiva
dello stato di ebbrezza, vincolata ad un preciso dato quantitativo,
consistente nel raggiungimento di parametri predeterminati, potendosi
considerare l'interessato in stato di ebbrezza esclusivamente nel
caso di raggiungimento della soglia data, indipendentemente dalla
presenza o meno di quei sintomi, di profilo soggettivo, ritenuti
idonei ad evidenziare il suddetto stato di alterazione qualora non si
sia fatto uso dell'etilometro;
che - rilevato come l'adozione in concreto dell'uno anziché
dell'altro criterio sia di fatto affidata ad un'insindacabile scelta
del pubblico ufficiale - ritiene il rimettente la violazione, da
parte della denunciata norma, del principio di certezza e
tassatività della fattispecie penale, attesa la mancanza di una
sufficiente nitidezza dei contorni della nozione dello stato di
ebbrezza, la quale non può che essere unica e non deve risentire
delle opzioni dei singoli organi accertatori;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta inammissibilità o infondatezza della
sollevata questione;
Considerato che - scrutinata analoga questione, in cui veniva
ugualmente lamentata l'indeterminatezza della fattispecie
incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcool, appunto in
ragione della mancata previsione dell'obbligo, a carico degli organi
accertatori, dell'uso dell'etilometro - questa Corte, con sentenza n.
194 del 1996 (ignorata dal rimettente), ha posto in evidenza come
l'aver ancorato il dubbio di costituzionalità esclusivamente al modo
dell'accertamento dello stato di ebbrezza costituisca il frutto di
una deviazione prospettica insita nel non considerare che "le
indicazioni circa le circostanze che, in mancanza di uso
dell'etilometro, inducono a ritenere la presenza di tale stato, altro
non sono che elementi destinati a concorrere alla formazione del
convincimento del giudice";
che l'odierno rimettente cade nel medesimo errore, scambiando, in
ultima analisi, l'ambito di discrezionalità relativa alle tecniche
di accertamento del fatto-reato (riguardante in quanto tale il mero
piano probatorio) con l'asserita mancanza di oggettiva certezza e
tassatività della condotta sanzionata dalla fattispecie penale;
che, d'altronde, solo al legislatore sarebbe dato trasformare in
obbligo la facoltà prevista dalla denunciata norma, al fine del
preteso recupero di detta oggettiva certezza, trattandosi infatti di
previsione attinente alla sfera delle prove, certamente non
ottenibile attraverso una pronuncia manipolativa di questa Corte;
che, pertanto, la questione dev'essere ritenuta manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dal pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte