Ordinanza n. 149/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 7Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1998 dal pretore di
Macerata nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Notari Paolo
Augusto e la Polizia Municipale di Macerata, iscritta al n. 832 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che un automobilista, residente in Francia ma
domiciliato a Macerata e possessore di un veicolo immatricolato in
Italia sotto la serie "EE", contestava davanti al pretore di Macerata
tre sanzioni amministrative irrogategli per violazione dell'art. 7
del codice della strada (e cioè per aver sostato in zona riservata
ai residenti senza esporre la relativa autorizzazione), in quanto gli
erano state notificate entro i 360 giorni previsti dall'art. 201 del
codice stradale per i residenti all'estero, ma dopo i 150 giorni
previsti dallo stesso articolo per i residenti in Italia;
che il pretore di Macerata, facendo proprie le argomentazioni
del ricorrente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del suddetto art. 201, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
che, per il giudice a quo sarebbe irragionevole differenziare
i termini di decadenza per la notificazione delle sanzioni
amministrative a seconda che il veicolo sia immatricolato in Italia
sotto la serie generale ovvero sotto la serie "EE", non essendovi
obiettive differenze nei procedimenti di identificazione dei
trasgressori, né in quelli di notifica dei provvedimenti
sanzionatori;
che infatti, secondo il Pretore, le informazioni possedute
dalla Motorizzazione civile riguardo ai veicoli targati "EE"
comprenderebbero, oltre alla residenza estera dei loro proprietari,
anche il domicilio italiano degli stessi, al quale - in deroga a
quanto stabilito in via generale dal codice di procedura civile -
sarebbe possibile notificare validamente i provvedimenti sanzionatori
irrogati per violazione del codice stradale;
che, in ogni caso, anche la notifica all'estero sarebbe
agevole, potendo essere effettuata direttamente per posta, ai sensi
della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in
Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), o eventualmente anche
attraverso le procedure di collaborazione internazionale previste da
detta convenzione (che non sarebbero più lunghe o complesse di
quelle previste per le notifiche sul territorio nazionale);
che, infine, il termine massimo tollerabile nel bilanciamento
delle contrapposte esigenze della pubblica amministrazione e del
privato cittadino sarebbe quello di 150 giorni previsto per la
notificazione delle sanzioni amministrative nel territorio nazionale,
per cui il termine di 360 giorni, stabilito dalla norma impugnata,
non essendo giustificato da esigenze obiettive sarebbe illegittimo;
che nel presente giudizio non si sono costituite le parti,
mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, o in subordine
infondata;
che, secondo l'Avvocatura, il trattamento differenziato,
previsto nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 201 del codice
stradale per le notifiche ai soggetti non residenti in Italia, si
giustificherebbe - oltre che con il fatto di costituire un elemento
caratterizzante della disciplina in materia di circolazione stradale
quando sono coinvolti soggetti non residenti nel nostro Paese
(essendo, per esempio, disposto anche nel successivo art. 205) - con
la difficoltà di reperire l'autore della violazione nel caso di
contestazione non immediata (e di garantire la conoscibilità della
contestazione stessa), dato il tempo limitato concesso alla
circolazione dei veicoli targati "EE" (un anno, salvo proroga);
che inoltre - al contrario di quanto affermato dal giudice a
quo - non sarebbe possibile notificare i provvedimenti sanzionatori
per violazione del codice stradale avvalendosi delle procedure
previste dalla convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, la quale
non varrebbe per gli atti amministrativi, ma solo per quelli in
materia civile; né ai soggetti non residenti in Italia potrebbe
effettuarsi la notifica direttamente al domicilio risultante dalla
carta di circolazione del veicolo;
che, infine, il termine di 150 giorni potrebbe ritenersi il
massimo tollerabile in caso di notifica ai residenti in Italia,
mentre per i non residenti occorrerebbe un termine più lungo, la cui
quantificazione sarebbe rimessa alla discrezionalità del
legislatore.
Considerato che, nel caso in cui il trasgressore delle norme del
codice della strada non risieda in Italia ma abbia ottenuto
l'autorizzazione alla temporanea circolazione di autoveicoli
immatricolati all'estero, il verbale che irroga sanzioni
amministrative pecuniarie deve essergli notificato con le modalità
stabilite ai sensi dell'art. 201 del codice stradale, mentre non
risultano utilizzabili - come invece ipotizza il giudice a quo -
quelle previste dalla convenzione dell'Aja del 1965 (resa esecutiva
in Italia con la legge n. 42 del 1981), applicabile alla notifica dei
soli atti in materia civile e non a quelli in materia amministrativa;
che, comunque, il termine massimo di trecentosessanta giorni
per compiere il predetto adempimento, stabilito dal legislatore
nell'ambito della sua discrezionalità, non appare di per sé
irragionevole, trovando giustificazione nella necessità di tener
conto anche delle ipotesi in cui sorgano difficoltà nel reperimento
del destinatario o nella notifica in luoghi remoti, né determina una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione
dell'atto a chi risulta residente in Italia, essendo ovviamente
diverse le rispettive situazioni;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale risulta manifestamente infondata sotto entrambi i
profili dell'art. 3 della Costituzione, unico parametro invocato dal
giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 201 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Macerata con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte