Ordinanza n. 149/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 48-bisr.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e
delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal giudice di
pace di Noto nel procedimento civile vertente tra G. I. e il comune
di Noto, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione del comune di Noto nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avvocato Andrea Guarino per il comune di Noto e
l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il giudice di pace di Noto, con ordinanza emessa il
30 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e
113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario) e delle tabelle A e B allegate al decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado), nella parte in cui prevedono
l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Siracusa nel
comune di Avola anziché in quello di Noto;
che il giudizio a quo ha ad oggetto la domanda con la quale
l'attore ha chiesto che il comune di Noto fosse "dichiarato
inadempiente" al contratto di appalto per la pulizia di locali
adibiti, tra l'altro, a sede dell'ufficio della locale sezione
distaccata di pretura;
che il giudice rimettente richiama nell'ordinanza le
argomentazioni dell'attore, secondo cui le norme impugnate
contrasterebbero in primo luogo con i criteri direttivi stabiliti
dall'art. 1, lettera i) della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, in
quanto disattenderebbero i risultati ottenuti mediante l'applicazione
dei criteri oggettivi relativi all'individuazione delle sedi delle
sezioni distaccate dei tribunali;
che l'individuazione per legge delle sezioni distaccate
comporterebbe una parziale "legificazione" di una materia sempre
attribuita alla competenza amministrativa dell'autorità di governo,
determinando anche un'ingiustificata disparità di trattamento tra
l'ipotesi della prima istituzione e quella della successiva
modificazione, in assenza di una specifica direttiva della legge
delega ed in violazione del diritto di difesa dei cittadini, degli
enti e delle formazioni sociali interessate;
che la scelta della sede di Avola, avente scarsissima
consistenza ed un bacino di utenza notevolmente più ridotto di
quello di Noto, sarebbe infine irragionevole, in relazione alle
finalità della delega legislativa, tendente a realizzare una più
razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari;
che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale;
che si è inoltre costituito il comune di Noto, riportandosi
sostanzialmente alle argomentazioni sviluppate dall'ordinanza di
rimessione;
che, in prossimità dell'udienza pubblica, la difesa erariale
ha depositato una memoria, nella quale, premesso che l'istituzione
per legge delle sezioni distaccate è giustificata dalle esigenze di
attualità ed immediatezza emergenti dalla contestuale redazione
delle norme e delle tabelle, osserva che tale scelta, così come
l'individuazione della sede di Avola, recepisce le indicazioni
contenute nei pareri obbligatori delle Commissioni parlamentari.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice di pace di Noto ha ad oggetto l'art. 48-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e le tabelle A e B allegate al
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui
prevedono l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di
Siracusa nel comune di Avola anziché in quello di Noto;
che nel giudizio principale è stata chiesta la condanna del
comune di Noto al risarcimento del presunto danno subito da
un'impresa appaltatrice del servizio di pulizia dei locali destinati
a sede degli uffici comunali per effetto della riduzione della
prestazione convenuta, disposta dal comune a seguito della
soppressione della locale sezione distaccata di pretura;
che ai fini della decisione della controversia il giudice
rimettente non può fare applicazione delle norme impugnate, in
quanto la mancata istituzione di una corrispondente sezione
distaccata di tribunale potrebbe costituire al massimo un motivo
della cessazione del servizio di pulizia, come tale irrilevante;
che la questione di legittimità costituzionale è pertanto
priva di rilevanza nel giudizio a quo, e va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e delle tabelle A e
B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal
giudice di pace di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte