Ordinanza n. 15/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
citata
- art. 76Costituzione
- art. 1legge 1036/1948
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto
dell'Alto Commissario per l'alimentazione 18 novembre 1953, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 11 novembre 1957 del Pretore di Alba, emessa nel
procedimento penale a carico di Troia Vincenzo Antonio, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed
iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza 17 novembre 1958 del Pretore di Milano, emessa nel
procedimento penale a carico di Del Boca Giovanni e di Uslenghi
Alfredo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316
del 31 dicembre 1958 ed iscritta al n. 49 del Registro ordinanze 1958.
Ritenuto che con le ordinanze suindicate è stata proposta la
questione della legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto
dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 18 novembre 1953, sotto
il profilo che questo decreto sarebbe stato emanato in base a delega
legislativa contenuta nella legge 2 agosto 1948, n. 1036 ("Disciplina
dei prezzi e delle caratteristiche degli sfarinati del pane e della
pasta"), e che sarebbe un atto avente forza di legge;
Considerato che il decreto in esame non ha forza di legge perché
l'art. 1 della legge 2 agosto 1948, n. 1036, non delega all'Alto
Commissario per l'alimentazione una potestà legislativa ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione, ma gli attribuisce soltanto una
competenza di carattere amministrativo, e che quindi il decreto è un
provvedimento amministrativo impugnabile secondo le norme generali
relative alla impugnazione degli atti amministrativi. Pertanto la
questione proposta con le ordinanze suindicate appare manifestamente
infondata, giacché il giudizio di legittimità costituzionale deve
avere per oggetto una legge o un atto avente forza di legge;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione, proposta con le
ordinanze di cui in epigrafe, dell'art. 6 del decreto dell'Alto
Commissario per l'alimentazione del 18 novembre 1953.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte