Ordinanza n. 15/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 216Legge fallimentare
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267 (legge fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1962 dal Tribunale di Catania nel
procedimento penale per bancarotta a carico di Fichera Salvatore ed
altri, iscritta al n. 113 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962;
2) ordinanza emessa il 19 maggio 1962 dal Tribunale di Catania nel
procedimento penale per bancarotta a carico di Viola Vincenzo, iscritta
al n. 127 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
3) ordinanza emessa il 10 maggio 1962 dal Tribunale di Catania nel
procedimento penale per bancorotta a carico di Carraffo Giovanni ed
altro, iscritta al n. 128 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
4) ordinanza emessa il 4 giugno 1962 dal Tribunale di Avellino nel
procedimento penale per bancarotta a carico di Cozzo Andrea ed altri,
iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962;
5) ordinanza emessa il 4 agosto 1962 dal Tribunale di Brindisi nel
procedimento penale per bancarotta a carico di Pinto Vincenzo, iscritta
al n. 154 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio:
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate, emesse nel corso dei
procedimenti penali per i reati di bancarotta previsti e puniti dagli
artt. 216 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge falli
mentare), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale
sia dell'intero testo del citato decreto (ordinanza del Tribunale di
Brindisi del 4 agosto 1962), sia, specificamente, degli artt. 216, 217
e 223 del decreto stesso, sotto il profilo della violazione dell'art.
76 della Costituzione, per essere state le norme suddette emanate in
forza delle leggi di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno
1931, n. 659, le quali non contenevano limiti di tempo per l'esercizio
della potestà legislativa delegata e, comunque, non conferivano
espressamente al Governo il potere di emanare norme penali;
che dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che con la sentenza n. 47 del 29 maggio 1962 la Corte
ha già avuto occasione di affermare il principio che non può essere
motivo di illegittimità di una legge di delegazione anteriore alla
Costituzione l'inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della
Costituzione medesima, segnatamente di quelle che impongono la
determinazione di principi e criteri direttivi e la fissazione di
termini di tempo, come pure che la mancanza di esplicita menzione
dell'adozione di disposizioni penali nella legge delegante 30 dicembre
1923, n. 2814, non esclude il potere del Governo di emanare norme
penali in materia di bancarotta, ed ha conseguentemente dichiarato
infondate le questioni di legittimità costituzionale in proposito
sollevate;
che tale pronunzia è stata successivamente confermata dalla Corte
e, da ultimo, con l'ordinanza n. 79 del 22 giugno 1962;
che, non essendo state addotte e non sussistendo ragioni per
discostarsi dalle precedenti pronunzie, esse vanno confermate,
dichiarandosi le questioni sollevate con le ordinanze sopra indicate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina
la restituzione degli atti alle rispettive autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte