Ordinanza n. 15/1966
Altra decisione · depositata il 12/02/1966 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 settembre 1965,
recante: "Integrazioni e modifiche alla legge 5 luglio 1949, n. 23, è
successive modificazioni concernente le unità ospedaliere
circoscrizionali", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
la Regione siciliana, notificato il 3D settembre 1965, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 9 ottobre successivo ed
iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1965.
Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione
del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra
menzionata per contrasto con l'art. 17 dello Statuto siciliano;
che con atto del 13 ottobre 1965, depositato in cancelleria il 15
ottobre successivo, il Commissario dello Stato ha dichiarato di
rinunciare al ricorso e tale rinuncia è stata accettata, con
dichiarazione in calce all'atto stesso, dal Presidente della Regione
siciliana;
Considerato che pertanto il processo è da dichiarare estinto;
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte