Ordinanza n. 15/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26d.P.R. 1011/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio
1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali del
lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", promosso con
ordinanza emessa il 20 dicembre 1966 dalla Corte di appello di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Perna Vincenzo e Pastore Vincenzo,
iscritta al n. 150 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione
del Giudice Francesco Paolo Bonifacio; Ritenuto che con l'ordinanza
sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha sollevato una questione
di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, in
riferimento all'art. 39 della Costituzione; che l'ordinanza,
regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 2 settembre 1967; che nel presente
giudizio si sono costituiti: a) il signor Vincenzo Pastore, con
deduzioni depositate il 25 settembre 1967 (e quindi fuori del termine
stabilito) rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Crisci e Ubaldo
Prosperetti, il quale ha chiesto che la norma impugnata venga
dichiarata costituzionalmente illegittima; b) il signor Vincenzo Perna
(atto depositato il 24 giugno 1967), rappresentato e difeso dagli
avvocati Aurelio Becca e Giuseppe Di Stefano, il quale ha chiesto che
la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che la questione proposta è identica a quella che è
stata oggetto della sentenza n. 98 dell'8 luglio 1967; che con detta
sentenza la Corte accertò che il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, non
contrasta con l'art. 39 della Costituzione; che non sussistono motivi
per discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del D.P. R 14 luglio 1960, n. 1011, sollevata dalla
Corte di appello di Napoli, in riferimento all'art. 39 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1968.
ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte