Ordinanza n. 15/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/02/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 636/1972
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso
tributario), in riferimento all'art. 10, comma secondo, n. 14, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Legge delega sulla riforma tributaria),
promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1981 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto da Di Maggio Michele contro
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 811 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 89 del 31 marzo 1982.
Visti l'atto di costituzione di Di Maggio e l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che la Corte di cassazione, con ordinanza 2 luglio 1981,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del
contenzioso tributario") - nella parte in cui prevede il ricorso alla
Commissione centrale tributaria per le questioni di fatto diverse dalla
valutazione estimativa - in riferimento all'art. 76 della Costituzione
e in relazione all'art. 10, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971,
n. 825;
considerato che la medesima questione di legittimità
costituzionale è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 57
del 1982;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), sollevata
dalla Corte di cassazione, con ordinanza 2 luglio 1981, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte