Ordinanza n. 15/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma
quinto, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1980 dal
Giudice conciliatore di Torino nel procedimento civile vertente tra
Sacco Umberto e Caliendo Somaglino Clotilde, iscritta al n. 45 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 123 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Sacco
Umberto e Caliendo Somaglino Clotilde, il Giudice conciliatore di
Torino sollevava, in riferimento all'art. 3 primo comma Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, l.
27 luglio 1978 n. 392, il quale, ai fini della determinazione dell'equo
canone per le abitazioni locate, considera in ogni caso scadente lo
stato dell'immobile che non disponga di servizi igienici privati o ne
disponga in comune con più unità immobiliari;
che secondo il Giudice conciliatore la citata disposizione di legge
potrebbe determinare il pari trattamento di situazioni diverse ovvero
il differente trattamento di situazioni eguali, in quanto l'assenza di
servizi igienici, ossia il medesimo difetto, verrebbe a suo avviso
preso in considerazione due volte: prima dall'Ufficio tecnico erariale
in sede di accatastamento dell'immobile (v. art. 16 l. n. 392 del 1978)
e poi nella specifica sede di determinazione dell'equo canone;
che le parti private non si costituivano;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interviene osservando
che il sistema di determinazione del canone, contenuto nella l. cit.,
seppure non perfetto, è ispirato a criteri di ragionevolezza, e
perciò chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che la questione è manifestamente infondata, in quanto
il catasto è articolato in forma generalizzata per categorie e classi
di immobili onde può ben essere presa in considerazione, anche
singulatim, una specifica caratteristica (nella specie: negativa) al
fine della determinazione dell'equo canone;
che pertanto è palesemente insussistente la denunciata irrazionale
duplicazione;
visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, quinto comma, l. 27 luglio 1978 n. 392,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Giudice conciliatore di
Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte