Ordinanza n. 15/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 588Codice penale
- art. 582Codice penale
- art. 583Codice penale
- art. 585Codice penale
- art. 71legge 685/1985
- art. 74legge 685/1985
- art. 2legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, parte seconda, del codice di procedura penale promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per la
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di Petrucci Marco iscritta al n. 584 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 2 luglio 1991 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a
carico di Samir Mohamed iscritta al n. 585 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento a carico di Petrucci Marco, imputato
del reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge 22 dicembre 1985, n.
685, la quarta sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato la
nullità dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini
preliminari aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato
avanzata dall'imputato, rimettendo gli atti al medesimo giudice per
le indagini preliminari;
che nel procedimento a carico di Samir Mohamed, imputato dei
reati di cui agli artt. 588, secondo comma, 582, 583 e 585 del codice
penale, la settima sezione penale del Tribunale di Roma ha dichiarato
la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, rilevando la
omessa notificazione all'imputato del decreto medesimo, e rimettendo
gli atti al giudice per le indagini preliminari;
che con due ordinanze del 28 giugno 1991 e del 2 luglio 1991, di
identico contenuto (R.O. nn. 584 e 585 del 1991), il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, al quale erano
stati rimessi gli atti relativi ai suddetti procedimenti, ha
sollevato in riferimento agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione,
questione di costituzionalità dell'art. 28, secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei casi
di conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza
preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di
quest'ultimo";
che, ad avviso del giudice remittente, in presenza di un
provvedimento del Tribunale ritenuto dal giudice per le indagini
preliminari abnorme o affetto da nullità assoluta lo stesso giudice
per le indagini preliminari dovrebbe "sottostare alla decisione di
altro giudice", in violazione dell'art. 101, secondo comma, della
Costituzione e l'imputato sarebbe sottratto al suo giudice naturale,
in violazione dell'art. 25 della Costituzione;
che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con la direttiva
n. 15 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, concernente la
delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale, dove, nella disciplina dei conflitti di giurisdizione e di
competenza, non si prevede alcuna specifica statuizione in ordine ai
rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
dibattimento, con la conseguenza che la disciplina del codice avrebbe
dovuto consentire l'applicazione, anche in ordine a tali rapporti,
del rimedio generale costituito dal ricorso dinanzi alla Corte di
cassazione, al fine di superare situazioni di stasi processuale
derivanti da provvedimenti abnormi o affetti da palese nullità;
che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura
generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate
infondate.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare
e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo
(ordinanze nn. 241 e 254 del 1991) e che nelle ordinanze di
rimessione non si adducono argomenti nuovi o diversi da quelli già
esaminati;
che la norma impugnata non tocca il principio della
precostituzione per legge del giudice naturale, di cui all'art. 25
della Costituzione, dal momento che la stessa non investe la
competenza, ma risulta preordinata a risolvere i dissensi tra giudici
facenti parte del medesimo ufficio giudiziario;
che la direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987 -
come rilevato anche nella Relazione al progetto preliminare del
codice di procedura penale - si riferisce esclusivamente ai conflitti
di giurisdizione e di competenza, mentre la norma impugnata prevede
una specifica forma di soluzione dei dissensi tra giudici dello
stesso ufficio giudiziario al fine di rendere spedita la definizione
del processo e che, pertanto, anche la questione relativa alla
violazione dell'art. 76 della Costituzione deve essere dichiarata
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25,
76 e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte