Ordinanza n. 15/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 31/1986
- art. 9legge 816/1985
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 51Costituzione
- art. 9legge 3/1986
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,
n. 8, della legge della Regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31 (Norme
per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre
1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli
amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i
componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in
materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri
comunali, provinciali e di quartiere), promosso con ordinanza emessa
il 29 maggio 1992 dalla Corte di Appello di Palermo nel procedimento
civile vertente tra Craparo Calogero e Venezia Giuseppe ed altri,
iscritta al n. 7 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di
Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9, primo comma, n.
8, della legge 24 giugno 1986 n. 3, della Regione siciliana, nella
parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei coordinatori
dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, per i
consigli dei comuni che concorrono a costituirla;
Considerato che con sentenza n. 463 del 1992 questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte
in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'unità
sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei
coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che
concorrono a costituire l'unità sanitaria locale;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 8 della
legge 24 giugno 1986 n. 31 della Regione siciliana "Norme per
l'applicazione nella Regione siciliana della legge
27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e
indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure
dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di
controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per
i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte