Ordinanza n. 15/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 166/1996
- art. 22legge 903/1965
usata come parametro
citata
- art. 1legge 903/1965
- art. 1legge 608/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28
marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), e dell'art. 22
della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza
sociale), come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 della Corte
costituzionale, pro-mossi con n. 40 ordinanze emesse il 30 aprile (n.
8 ordinanze), il 7 (n. 4 ordinanze) ed il 15 maggio (n. 6 ordinanze),
il 16 (n. 2 ordinanze) ed il 17 aprile 1996 (n. 20 ordinanze) dal
pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai numeri dal 1021 al
1032, dal 1040 al 1045 e dal 1048 al 1069 del registro ordinanze 1996
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 42,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, nel corso di vari giudizi instaurati per ottenere la
ricostruzione del trattamento pensionistico in base alla sentenza n.
495 del 1993 di questa Corte, il pretore di Brescia, con 36 ordinanze
di identico contenuto emesse il 16, il 17 e il 30 aprile, il 7 e il
15 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia
previdenziale);
che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta
nelle more dei giudizi e contenente disposizioni relative alle
modalità di pagamento delle somme maturate in favore degli aventi
diritto in applicazione della citata sentenza di illegittimità
costituzionale e della sentenza n. 240 del 1994 - si porrebbe in
contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, per
violazione dell'obbligo di copertura finanziaria relativamente agli
anni 1999, 2000 e 2001, non potendosi ritenere, il denunciato vulnus
eliminato dalla previsione del meccanismo di estinzione del debito
mediante l'assegnazione di titoli di Stato;
che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Brescia, con 4
ordinanze emesse il 15 maggio 1996, oltre a riproporre identica
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto-legge n. 166 del 1996, ha sollevato altresì questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993 di questa
Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo) per
violazione dell'art. 81 della Costituzione, non sottraendosi
all'obbligo della copertura finanziaria neppure la norma "virtuale"
creata dalla suddetta pronuncia di incostituzionalità;
che nei giudizi promossi con r.o. da n. 1021 a n. 1032 e da n.
1040 a n. 1045 del 1996 è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle
sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con r.o. n. 1045 e n. 1048 del 1996, si
è altresì costituito l'I.N.P.S., anch'esso deducendo
l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni stesse;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
decisi, in quanto riguardanti analoghe questioni;
che il d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 non è stato convertito e che
la censurata normativa è stata reiterata dai dd.-ll. 27 maggio 1996,
n. 295, 26 luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti
decaduti;
che gli effetti della decretazione d'urgenza sono stati fatti
salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
che l'art. 1, commi 181 e 184, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, ha introdotto diversi criteri di copertura finanziaria della
complessiva previsione di pagamento delle somme dovute agli
interessati in applicazione delle sentenze della Corte costituzionale
n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994;
che peraltro nelle fattispecie riveste preliminare rilievo, in
termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni
possibile censura di incostituzionalità (v. sentenza n. 103 del
1995), la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto
in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996)
viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti
d'ufficio;
che la mancata censura di tale previsione, la quale trova
immediata applicazione anche nei processi a quibus (come, tra
l'altro, avverte lo stesso rimettente), rende irrilevanti tutte le
sollevate questioni, che pertanto risultano manifestamente
inammissibili (v. ordinanze n. 368 e n. 370 del 1997);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 28
marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nonché
dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della
riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della
previdenza sociale) - come modificato dalla sentenza n. 495 del 1993
della Corte costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 81
della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte