Ordinanza n. 15/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/01/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 143Codice di procedura civile
- art. 140Codice di procedura civile
- art. 663Codice di procedura civile
- art. 460Codice di procedura penale
- art. 24legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660, ultimo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 10 luglio 1998 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento
civile vertente tra Lo Prestino Domenica e Bosurgi Basilio, iscritta
al n. 869 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento per convalida di sfratto
per morosità, il pretore di Reggio Calabria, con ordinanza del 10
luglio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 660,
ultimo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non
esclude la necessità per l'ufficiale giudiziario di "spedire avviso
all'intimato a mezzo di lettera raccomandata e allegare all'originale
dell'atto la ricevuta di spedizione" nell'ipotesi in cui la notifica
dell'atto di intimazione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143
cod. proc. civ;
che, secondo il rimettente, il ricorso al procedimento per
convalida di sfratto non è consentito nel caso di intimazione
notificata appunto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., stante
l'impossibilità, a cagione dell'oggettiva irreperibilità
dell'intimato, di adempiere alla necessaria formalità dell'invio a
quest'ultimo dell'avviso per mezzo posta, richiesto dalla denunciata
norma nell'ipotesi di notificazione non effettuata a mani proprie del
conduttore;
che di conseguenza - sempre secondo il rimettente - la denunciata
norma contrasta: a) con l'art. 3 Cost., per l'irragionevole
disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di notificazione
dell'intimazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la quale
pure dà luogo - così come la notificazione ai sensi dell'art. 143
cod. proc. civ. - ad una conoscenza legale e non necessariamente
effettiva dell'atto, senza tuttavia impedire il ricorso al
procedimento per convalida di sfratto; b) con l'art. 24 Cost.,
perché viene inibito al locatore, il quale incolpevolmente ignori il
luogo di abitazione od il recapito del conduttore, di avvalersi del
suddetto procedimento;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della questione.
Considerato che il presupposto interpretativo da cui muove il
giudice a quo, e cioè l'incompatibilità della notificazione
dell'intimazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. con il
procedimento per convalida di sfratto, è plausibilmente motivato
alla stregua dei comuni canoni dell'interpretazione;
che, pertanto, non è fondata l'eccezione di inammissibilità
sollevata al riguardo dall'Avvocatura generale dello Stato, e dunque
deve passarsi all'esame di merito;
che, nell'ambito del procedimento per convalida di licenza o di
sfratto - improntato ad un equo contemperamento delle contrapposte
ragioni dei soggetti del rapporto di locazione (v. sentenza n. 171
del 1974) -, la decisiva importanza della mancata comparizione
dell'intimato all'udienza o della sua mancata opposizione (v.
sentenza n. 89 del 1972), le quali comportano la convalida della
licenza o dello sfratto, impone al legislatore una particolare
cautela onde assicurare il maggior grado possibile di certezza
sull'effettiva conoscenza, da parte del conduttore, del contenuto
dell'intimazione;
che proprio in questa ottica il legislatore ha previsto la
necessità dell'avviso di cui alla norma denunciata, così come
previsto ha pure l'esclusione della notificazione dell'intimazione
nel domicilio eletto (art. 660, primo comma, cod. proc. civ.) e
l'attribuzione al giudice del potere di ordinare la rinnovazione
della citazione ove risulti od appaia probabile la mancata conoscenza
di questa (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.);
che l'esigenza di imputare gli effetti sfavorevoli della mancata
comparizione o della mancata opposizione ad un comportamento
volontario ex informata conscientia dell'interessato, ha ispirato il
legislatore anche nell'inibire il ricorso ad altre diverse procedure
speciali: v., ad esempio, l'art. 460, quarto comma, del codice di
procedura penale, dove è sancita l'incompatibilità tra procedimento
per decreto penale di condanna ed irreperibilità dell'imputato
(sentenza n. 89 del 1972);
che, dunque, non è ravvisabile l'asserita irragionevolezza della
scelta legislativa - risultante dalla interpretazione come sopra
fatta dal giudice a quo - di inibire il ricorso al procedimento per
convalida di licenza o di sfratto (stante appunto l'impossibilità di
indirizzare l'avviso di cui alla denunciata norma) nel caso in cui la
notificazione dell'intimazione sarebbe possibile solo ai sensi
dell'art. 143 cod. proc. civ., cioè con modalità non idonee a
realizzare una sufficiente probabilità di conoscenza effettiva
dell'atto;
che, inoltre, la disomogeneità delle situazioni poste a
raffronto rende evidente l'insussistenza dell'asserita disparità di
trattamento rispetto al locatore che abbia potuto notificare
l'intimazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.: caso, questo,
in cui si realizza una maggiore probabilità di conoscenza dell'atto,
essendo solo soggettiva l'irreperibilità dell'intimato e parimenti
necessario (come riconosciuto dal diritto vivente) l'ulteriore avviso
previsto dalla norma denunciata;
che, infine, rientra nella discrezionalità del legislatore
differenziare, con riguardo alle particolarità del rapporto da
tutelare, i modi della tutela giurisdizionale; la quale è nella
specie comunque assicurata, potendo il locatore esperire l'ordinaria
azione contrattuale pur nell'ipotesi di oggettiva irreperibilità del
conduttore, per cui è anche da escludere la prospettata lesione
dell'art. 24;
che pertanto la sollevata questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 660, ultimo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Reggio Calabria, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte