Ordinanza n. 150/1980
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di ammissibilità dei conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato proposti dal Presidente della Camera dei
deputati, dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Senato
della Repubblica con ricorsi del 18 luglio 1980, nei confronti della
Corte dei conti - prima sezione giurisdizionale, la quale con decreti
30 ottobre 1979- 19 febbraio 1980, ha prescritto il termine di mesi sei
per la presentazione dei conti relativi alle gestioni degli anni dal
1969 al 1977, iscritti, rispettivamente, ai nn. 18, 19 e 20 del
registro a.r.;
udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Sezione prima giurisdizionale della Corte dei
conti, su istanza del Procuratore generale in data 2 novembre 1978,
considerata la giurisdizione che spetta alla Corte "nelle materie di
contabilità pubblica" (in base all'art. 103 secondo comma Cost. ed ai
sensi dell'art. 44 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ha prescritto ai
tesorieri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Presidenza della Repubblica - con altrettanti decreti datati 30
ottobre 1979 e depositati il 19 febbraio 1980 - il termine di mesi sei
per la presentazione dei conti relativi alle gestioni degli anni dal
1969 al 1977; e che i decreti stessi sono stati inviati alla Presidenza
della Repubblica, nonché alle Presidenze della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica - con note del direttore della segreteria
presso la Procura generale della Corte dei conti, datate 21 marzo 1980
- affinché esse provvedano "alla notificazione giudiziale nei
confronti del Tesoriere".
Ritenuto che, in relazione a tali atti, il Presidente della Camera
dei deputati - previa deliberazione 19 giugno 1980 dell'Ufficio di
presidenza, adottata dall'intera Assemblea nella seduta del 2 luglio
1980 - ha sollevato conflitto di attribuzione, con ricorso depositato
il 18 luglio 1980, chiedendo che questa Corte neghi alla Corte dei
conti la spettanza del "potere di giurisdizione contabile nei confronti
della Camera dei deputati" e di conseguenza annulli il decreto 19
febbraio 1980 della Sezione prima giurisdizionale e la nota 21 marzo
1980 della Procura generale della Corte stessa; che analogo conflitto
è stato sollevato dal Presidente della Repubblica, con ricorso
depositato il 18 luglio 1980 (al quale ha preso parte, "per quanto di
ragione", sottoscrivendolo e "formulando le medesime richieste", il
Segretario generale della Presidenza), perché "venga dichiarato il
difetto di potere della Corte dei conti ad esercitare la giurisdizione
contabile nei confronti del tesoriere della Presidenza della
Repubblica", annullando il predetto decreto 30 ottobre 1979 - 19
febbraio 1980 della Sezione prima giurisdizionale, la relativa istanza
2 novembre 1978 del Procuratore generale, la nota 21 marzo 1980 della
Procura generale della Corte dei conti, nonché "ogni altro atto
preordinato, connesso e conseguenziale"; che ha promosso conflitto
anche il Presidente del Senato della Repubblica - previa deliberazione
17 giugno 1980 del Consiglio di presidenza, adottata dall'intera
Assemblea nella seduta del 2 luglio 1980 - mediante ricorso depositato
il 18 luglio 1980, affinché sia dichiarato che non spetta alla Corte
dei conti "il potere di estendere la giurisdizione contabile al
Tesoriere del Senato della Repubblica imponendogli l'obbligo di
presentare i rendiconti delle gestioni degli anni dal 1969 al 1977, né
quello di prescrivere al Senato di provvedere alla notificazione del
decreto adottato nei confronti del detto Tesoriere" e sia pertanto
annullato il decreto medesimo nonché - "per quanto possa occorrere" -
la relativa nota del 21 marzo 1980.
Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a
decidere senza contraddittorio - a norma dell'art. 37 della legge n. 87
del 1953 - se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto
sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà
del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di
attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali";
che i tre procedimenti possono essere fin d'ora riuniti, dal
momento che la Corte dei conti assume, in termini fondamentalmente
comuni, l'esigenza di non esonerare dalla giurisdizione contabile gli
stessi tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; mentre i tre ricorrenti
contestano tale pretesa, in nome del principio di indipendenza ed
autonomia degli organi costituzionali;
che ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica (previe le conformi deliberazioni delle rispettive assemblee
parlamentari) va riconosciuta la legittimazione a sollevare conflitto,
sebbene entrambe le assemblee in questione facciano parte del medesimo
"potere": giacché l'una e l'altra sono - in vario senso - competenti
ad esprimerne definitivamente "la volontà", con particolare riguardo
ai casi sul tipo di quello in esame, che vede ciascuna assemblea, in
posizione di piena indipendenza rispetto all'altro ramo del Parlamento,
rivendicare la propria autonomia contabile;
che legittimato a ricorrere deve considerarsi anche il Presidente
della Repubblica, quale organo costituzionale, titolare di attribuzioni
non riconducibili alla sfera di competenza dei tre tradizionali poteri
dello Stato, in ordine alle quali il solo Presidente può promuovere
conflitti risolvibili da questa Corte; che, per ciò stesso, vanno
ritenute inammissibili la partecipazione al ricorso presidenziale, "per
quanto di ragione", e la sottoscrizione dell'atto medesimo da parte del
Segretario generale della Presidenza (tanto più che si tratta di un
ufficio il cui titolare è un funzionario "nominato e revocato con
decreto del Presidente della Repubblica", sia pure "sentito il
Consiglio dei ministri" - in base all'art. 3, secondo comma, della
legge 9 agosto 1948, n. 1077 - cui dunque non spetta "dichiarare
definitivamente" né concorrere a manifestare la volontà del potere di
appartenenza);
che, dal lato opposto, non è dubbia la legittimazione passiva
della Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti, perché i
singoli organi giurisdizionali, nell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali, possono in genere essere parti nei conflitti di
attribuzione (come questa Corte ha ritenuto più volte, a partire dalle
ordinanze n. 228 e n. 229 del 1975);
che nei casi in esame concorre il requisito oggettivo, previsto
dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953: oltre a contestare
l'interpretazione che la Corte dei conti ha fatto propria, quanto alle
norme di legge ordinaria che disciplinano la giurisdizione contabile
(il che non basterebbe - da solo - a concretare la materia di un
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato), tutti i ricorsi
sostengono, infatti, che i principi costituzionali di indipendenza e di
autonomia della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, quali risulterebbero dal sistema se non
da particolari disposti della Costituzione, sarebbero lesi qualora si
obbligassero alla resa del conto giudiziale della loro gestione i
tesorieri di tali organi costituzionali; ed è significativo che anche
la Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti - nelle
motivazioni degli impugnati decreti 30 ottobre 1979-19 febbraio 1980 -
abbia espressamente dato atto della vigenza dei principi stessi, pur
negando che la sua giurisdizione li venga a menomare ed anzi invocando
in tal senso un'apposita disposizione costituzionale, come quella
contenuta nell'art. 103, secondo comma, Cost., per cui "la Corte dei
conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio sull'ammissibilità e sul merito
dei ricorsi;
dichiara ammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del
1953, i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dal Presidente
della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica e dal
Presidente del Senato della Repubblica, nei confronti della Sezione
prima giurisdizionale della Corte dei conti, con gli atti indicati in
epigrafe;
dichiara inammissibile la partecipazione del Segretario generale
della Presidenza al giudizio promosso dal Presidente della Repubblica.
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della
presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati, al
Presidente della Repubblica ed al Presidente del Senato della
Repubblica;
b) che a cura dei ricorrenti i rispettivi ricorsi e la presente
ordinanza siano notificati alla Sezione prima giurisdizionale della
Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte