Ordinanza n. 150/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 343-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343- bis,
quinto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 22 ottobre 1985 dal Pretore di Bergamo nel procedimento
penale a carico di Zaccarelli Giorgio ed altri, iscritta al n. 66 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 22 ottobre
1985, ha denunciato, in riferimento agli artt. 25 e 111 della
Costituzione, l'illegittimità dell'art. 343- bis, quinto comma, del
codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede, tra i
soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione, il Pretore
che ha emesso un provvedimento di sequestro, revocato dal Tribunale
c.d. della Libertà, in sede di riesame, con provvedimento
(ordinanza) avente, di fatto, natura di sentenza, laddove escluda i
reati presupposti a detto sequestro, per difetto dell'elemento
soggettivo e/o oggettivo, venendo così a realizzare una sentenza
istruttoria di proscioglimento, con avocazione a sé, dal Giudice
naturale pre costituito per legge, del soggetto nei cui confronti era
stata avviata l'azione penale";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha chiesto: in via principale, che la questione sia
dichiarata inammissibile, e ciò perché, come risulta dagli atti del
procedimento a quo, il Pretore, subito dopo il provvedimento di
revoca pronunciato dal Tribunale, ha emesso un nuovo provvedimento di
sequestro; in subordine, che la questione stessa venga dichiarata non
fondata;
Considerato che l'eccezione proposta dall'Avvocatura Generale
dello Stato deve trovare accoglimento perché il nuovo provvedimento
di sequestro, emesso dallo stesso Pretore successivamente
all'ordinanza di revoca pronunciata dal Tribunale in sede di riesame,
ha reso non più rilevante nel giudizio a quo la proposta questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 343- bis, quinto comma, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e
111 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con ordinanza del 22
ottobre 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte