Ordinanza n. 150/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
- art. 8-quaterd.l. 146/1985
- art. 8-quaterlegge 146/1985
- art. 13legge 298/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere abusive) convertito in legge 21 giugno 1985,
n. 298 e degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal Pretore di Sortino nel
procedimento penale a carico di Sudano Michelangelo, iscritta al n.
438 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41/1° s.s. dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 21 aprile 1988 dal Pretore di Sorrento
nel procedimento penale a carico di Maresca Pietro ed altro, iscritta
al n. 456 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42/1° s.s. dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Sortino, con ordinanza emessa il 18
aprile 1988 (Reg. ord. n. 438/88) ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
8-quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla
legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui
esclude che l'estinzione del reato edilizio per avvenuta demolizione
o eliminazione delle opere abusive si applichi a coloro i quali
abbiano provveduto alla demolizione in epoca successiva all'entrata
in vigore della predetta legge;
che il Pretore di Sorrento, con ordinanza 21 aprile 1988 (Reg.
ord. n. 456/88) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) nella parte in cui prevedono che il beneficio
dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformità
dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di
concessione in sanatoria e non anche nel caso in cui tale conformità
sia realizzata in virtù della demolizione dell'opera abusiva,
nonché questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile
1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, nella
parte in cui dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano
demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto legge e cioè entro il
22 giugno 1985, senza nulla prevedere per le opere demolite
successivamente a tale data;
Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i
giudizi possono essere riuniti;
che analoga questione è stata decisa con la sentenza
interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 - la quale ha ritenuto che
il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità
di ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del
reato) è applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il
1° ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985 - e che,
successivamente, altre analoghe questioni sono state dichiarate
manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del
1988 e n. 1098 del 1988;
che dalle ordinanze di rinvio risulta che, nella specie, i reati
di costruzione abusiva sono stati appunto commessi dopo il 1° ottobre
1983 e che la demolizione delle opere è avvenuta dopo il 6 luglio
1985;
che gli attuali rimettenti non prospettano profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le precitate
decisioni e che, di conseguenza, le sollevate questioni vanno
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.
47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanisticoedilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nonché
dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146 (Proroga
di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
concernente norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive) convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, sollevate, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sortino e dal Pretore di
Sorrento con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte