Ordinanza n. 150/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 81Codice penale
- art. 158Codice penale
- art. 68Codice penale
- art. 9d.P.R. 237/1964
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice
di procedura penale, promossi con le ordinanze emesse il 12 aprile
1994, 28 aprile 1994, 31 maggio 1994, 17 maggio 1994 e il 28 giugno
1994 dal Tribunale militare di Padova, rispettivamente iscritte ai
nn. 431, 432, 433, 484, 496, 497, 498 e 598 del registro ordinanze
1994 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica, nn. 30,
37, 38 e 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nel giudizio nei
confronti di Yuri Sangalli - già condannato con sentenza del 23
giugno 1992 per il reato di mancanza alla chiamata, in relazione alla
omessa presentazione alle armi iniziata il 30 novembre 1991 e non
ancora cessata alla data del giudizio, e, per questo, imputato del
reato di cui all'art. 148, n. 2, del codice penale militare di pace
(diserzione) per l'assenza proseguita dopo la condanna - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, nei
confronti dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte
in cui consente che per un unico reato permanente, per il quale la
permanenza sia una o più volte giudizialmente interrotta, sia
irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a
quello edittalmente previsto per il reato medesimo;
che il giudice a quo, premesso di condividere e di non voler
contrastare l'orientamento unanime della giurisprudenza, secondo il
quale i reati di assenza dal servizio sono reati permanenti (con la
conseguenza che, una volta intervenuta la condanna, la permanenza
viene interrotta e la condotta successiva dà luogo ad un nuovo
reato), rileva che la ricostruzione della permanenza nei reati
omissivi, accolta dalla giurisprudenza, pone seri problemi di
legittimità costituzionale in relazione alle conseguenze che si
determinano a seguito delle plurime condanne per le condotte
illecite, conseguenze che, perdurando successivamente ad ogni
giudizio per il configurarsi, ogni volta, di nuovi e autonomi reati
della stessa specie, sono particolarmente gravi quando, come nel
caso, la permanenza del reato può protrarsi per venticinque anni;
che, pertanto, secondo il giudice a quo, la previsione della
interruzione giudiziale della permanenza, che discende dall'art. 649
del codice di procedura penale, violerebbe le seguenti disposizioni
costituzionali:
a) l'art. 27, primo comma, in quanto la responsabilità penale
dell'imputato non dipende soltanto dal suo operato, ma anche dal
funzionamento dell'apparato giudiziario militare;
b) l'art. 25, secondo comma, in quanto la moltiplicazione dei
giudizi comporta un innalzamento della pena edittale praticamente
indeterminato sino al limite del triplo del massimo della pena
edittale, previsto dall'art. 81 del codice penale;
c) l'art. 3, in quanto, a parità di periodo di assenza dal
servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare
dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a
conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con
l'interruzione giudiziale;
che identiche questioni sono state sollevate dallo stesso
Tribunale militare di Padova con altre sette ordinanze, emesse in
altrettanti giudizi nei confronti di militari imputati di diserzione
e in precedenza già condannati o per diserzione o per mancanza alla
chiamata;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e comunque non fondata, in quanto l'art. 649 del codice
di procedura penale non contiene affatto il principio della
"interruzione giudiziale della permanenza", ma enuncia soltanto il
principio del divieto di un secondo giudizio su un medesimo fatto,
non potendosi, in ogni caso, considerare in alcun modo identico un
fatto che, pur mantenendo inalterate le caratteristiche dell'elemento
oggettivo, si collochi, tuttavia, in una dimensione temporale diversa
rispetto a quella in cui si è verificato il fatto già giudicato;
che, inoltre, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare del
tutto contraddittoria la formulazione della questione, dal momento
che i giudici a quibus, mentre contestano le conseguenze
dell'interruzione giudiziale del reato permanente, nello stesso tempo
affermano di condividere l'assunto secondo il quale la contestazione
di un nuovo addebito dopo la condanna per il reato di mancanza alla
chiamata o per quello di diserzione non comporterebbe alcuna
violazione del principio del ne bis in idem, contenuto nell'art. 649
del codice di procedura penale.
Considerato che, poiché le ordinanze del Tribunale militare di
Padova hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla
medesima disposizione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi con un unico provvedimento;
che, contrariamente a quanto mostrano di ritenere i giudici a
quibus, l'effetto della interruzione giudiziale della permanenza non
discende affatto dalla applicazione del principio contenuto nell'art.
649 del codice di procedura penale, dal momento che questa
disposizione afferma soltanto il principio di civiltà giuridica,
oltre che di generalissima applicazione, in forza del quale chi è
stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile non
può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo
fatto, neppure se questo viene qualificato diversamente per il
titolo, per il grado o per le circostanze;
che, in realtà, l'effetto lamentato dai giudici a quibus
discende dalla configurazione data dal legislatore ai reati di
assenza dal servizio e dalle altre norme che disciplinano la
prescrizione del reato permanente (art. 158 del codice penale e,
soprattutto, art. 68 del codice penale militare di pace) e
l'estinzione dell'obbligo del servizio militare (art. 9 del d.P.R. 14
febbraio 1964, n. 237);
che, del resto, gli stessi giudici a quibus, mentre affermano di
non contestare l'interpretazione, unanime nella giurisprudenza, circa
la qualificazione dei reati di assenza dal servizio come reati
permanenti, per i quali vale anche il principio della interruzione
giudiziale, dubitano, poi, della legittimità costituzionale
dell'art. 649 del codice di procedura penale, che, nel fissare il
principio del ne bis in idem, non indica affatto quali siano gli
elementi sulla cui base possa essere ritenuta l'identità del fatto,
non potendosi, a tale fine, fare riferimento altro che alle singole
norme incriminatrici;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dai giudici a quibus, in quanto proposta nei confronti di
una disposizione alla quale non può in alcun modo ricondursi
l'interpretazione che gli stessi giudici intendono contestare, deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo
comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare
di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte