Ordinanza n. 150/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come
modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, promosso con
ordinanza emessa l'11 ottobre 1995 dal tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Manicone Maria Rosaria, iscritta al
n. 870 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale nei confronti di
Manicone Maria Rosaria per il delitto di cui all'art. 73, quinto
comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché senza la prescritta
autorizzazione aveva coltivato alcune piante di canapa indiana, il
tribunale di Bologna ha sollevato d'ufficio (con ordinanza dell'11
ottobre 1995) questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 75 del cit. d.P.R. n.309 del 1990 (Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. n. 171 del
1993, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di
(piante da cui si estraggono) sostanze stupefacenti - oltre che
l'importazione, l'acquisto o la detenzione - venga punita soltanto
con sanzioni amministrative, se finalizzata all'uso personale della
sostanza;
che secondo il tribunale rimettente vi sarebbe la violazione del
principio di eguaglianza sotto il profilo che per condotte ugualmente
caratterizzate dalla destinazione della sostanza all'uso personale
(coltivazione da un lato e acquisto, importazione e detenzione
dall'altro) sarebbe previsto un trattamento sanzionatorio
diversificato;
che la finalità dell'uso personale costituisce unico discrimine
tra l'illecito penale e quello amministrativo, indipendente dal tipo
di condotta e dalla natura e quantità della sostanza stupefacente;
che, quindi, il rilievo depenalizzante assunto dall'uso personale
della droga nella nuova disciplina, indipendentemente da parametri
quantitativi non più esistenti, comporta - secondo il giudice
rimettente - che debba equipararsi la coltivazione alle altre
condotte previste dall'art. 75 ai fini degli effetti sanzionatori
indicati nella medesima norma, sicché la perdurante incriminazione
della coltivazione costituisce oggi una non più giustificata
diversità di trattamento sanzionatorio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata
perché già decisa da questa Corte con sentenza n. 360 del 1995;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 360 del 1995, ha già
ritenuto non fondata tale questione ritenendo in particolare la non
comparabilità della condotta delittuosa, prevista dalla disposizione
censurata, con alcuna di quelle allegate come tertium comparationis e
quindi escludendo che possa ravvisarsi la denunciata disparità di
trattamento;
che il giudice rimettente non introduce argomenti nuovi, né
prospetta profili diversi di censura;
che quindi la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5
giugno 1993 n.171, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte