Ordinanza n. 150/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bislegge 387/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l.
21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
promossi con ordinanze emesse il 10 gennaio 1996 dal tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, il 12
aprile 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sede di Palermo, ed il 3 aprile 1996 dal tribunale amministrativo
regionale per l'Emila-Romagna, sede di Bologna, rispettivamente
iscritte ai nn. 916, 944 e 1195 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 40 e 44,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di De Nardis Camillo, nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 (r.o. n. 916
del 1996), il tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione prima, nel corso del
giudizio proposto da De Nardis Camillo contro il Ministero di grazia
e giustizia, per l'annullamento del provvedimento con il quale, in
conformità al parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie, ed in difformità dal parere positivo del
Collegio medico dell'Ospedale militare di Bologna, era stata
rigettata la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo per
infermità dipendente da causa di servizio, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21 settembre
1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n.
150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di
polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale
prevede la definitività del parere espresso dalla Commissione medica
ospedaliera, ai fini del riconoscimento delle infermità per la
dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione della
pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola
il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) atteso che
"rende possibile la coesistenza di atti in uno dei quali si affermi e
in un altro si neghi il rapporto di causalità fra gli stessi fattori
di morbilità e gli stessi fatti di servizio di impiego pubblico con
una determinata infermità, sia pure nel quadro articolato delle
misure riparatorie delle conseguenze dannose di tale infermità";
che sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza, oltre
che l'art. 97 della Costituzione, "essendo contrario al canone
dell'imparzialità e della buona amministrazione consentire che
l'ordinamento valuti in modo diverso un medesimo fatto riferito ad un
medesimo soggetto a seconda del tipo di utilizzazione che di quel
fatto si faccia o si possa fare in procedimenti diversamente
finalizzati previsti dalla legge";
che identiche questioni sono state sollevate dallo stesso
tribunale amministrativo regionale, con ordinanza 3 aprile 1996 (r.o.
n. 1195 del 1996), nel giudizio promosso su ricorso di Bernardi
Gabriella contro il Ministero della difesa per l'annullamento del
provvedimento con il quale era stata respinta, in conformità al
parere espresso dal citato Comitato e contrariamente a quello
espresso dal Collegio medico dell'Ospedale militare di Bologna,
l'istanza della predetta ricorrente intesa ad ottenere la concessione
di un equo indennizzo per l'infermità che determinò il decesso del
coniuge;
che, con ordinanza emessa il 12 aprile 1996 (r.o. n. 944 del
1996), il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo, sezione prima, nel giudizio sul ricorso proposto da Perrone
Rosario contro il rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di
Palermo, per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata
respinta la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo, in
conformità al parere espresso dal Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie ed in difformità rispetto al parere della
Commissione medica ospedaliera, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 5-bis del d.-l. 21
settembre 1987, n. 387, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione;
che il rimettente, adducendo motivazioni analoghe a quelle
esposte nelle ordinanze del tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, denuncia la disposizione in questione anche sotto
il profilo dell'eccesso di potere legislativo, per violazione del
"principio logico di non contraddizione";
che in tutti i giudizi è intervento il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate
infondate;
che, in riferimento al giudizio di cui al r.o. n. 916 del 1996,
si è costituita la parte privata chiedendo che la questione venga
dichiarata fondata.
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni analoghe,
o comunque connesse, vanno riuniti;
che le questioni stesse, nei termini in cui vengono sollevate,
hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte con
pronunzia di non fondatezza (sentenza n. 209 del 1996) e
successivamente di manifesta infondatezza (ordinanza n. 323 del
1996);
che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,
suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le questioni vanno
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l. 21
settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di
Bologna, e dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sede di Palermo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte