Ordinanza n. 150/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 1 e
6, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
agosto 1997 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Avezzano nel procedimento penale a carico di D.A., iscritta al n. 755
del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Avezzano, investito della richiesta di archiviazione ex art. 411
del codice di procedura penale relativamente a un ipotizzato reato di
falso in atto pubblico estinto per prescrizione, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 6 dell'art.
409 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 97,
primo comma, e 101 della Costituzione, nella parte in cui non
prevedono, rispettivamente, che il giudice per le indagini
preliminari possa dichiarare con il decreto di archiviazione la
falsità di atti e documenti e che tale declaratoria vada notificata
alla persona sottoposta alle indagini e sia da questa autonomamente
impugnabile;
che in particolare, ad avviso del giudice rimettente, la
disciplina impugnata determinerebbe "una disparità di trattamento
della persona offesa che in caso di richiesta di archiviazione pur
nell'accertata falsità dell'attoche la danneggia non può ottenere
la declaratoria di falsità di quest'ultimo", mentre la dichiarazione
di falsità può essere pronunciata con la sentenza di non luogo a
procedere e con la sentenza di condanna emessa a seguito di
dibattimento (artt. 425 e 537 cod. proc. pen.);
che, inoltre, la persona offesa, ove non abbia chiesto di essere
avvisata della richiesta di archiviazione ex art. 408, comma 2, cod.
proc. pen., non sarebbe in grado di conoscere l'avvenuto accertamento
della falsità dell'atto e, quindi, di promuovere le azioni civili
dirette alla declaratoria della falsità dell'atto;
che risulterebbe pertanto violato anche il principio del buon
andamento della pubblica amministrazione, in quanto si consentirebbe
"ad un atto pubblico manifestamente falso e tale riconosciuto
dall'Autorità giudiziaria di continuare a svolgere tutti gli effetti
inerenti alla propria qualità";
che ad avviso del rimettente la ratio dell'omessa previsione del
potere del giudice dell'archiviazione di dichiarare la falsità di un
atto discenderebbe esclusivamente dal fatto che la legge non prevede
che l'indagato possa autonomamente impugnare il decreto di
archiviazione nella parte relativa alla declaratoria di falsità;
che pertanto, in caso di accoglimento della questione di
legittimità costituzionale, dovrebbe essere dichiarato illegittimo
anche il comma 6 dell'art. 409 cod. proc. pen., nella parte in cui
non prevede che la dichiarazione di falsità sia notificata
all'indagato e sia da questi autonomamente impugnabile;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata, sia per
la diversa natura del provvedimento di archiviazione e della sentenza
di non luogo a procedere, sia perché la persona offesa potrebbe
comunque promuovere le opportune azioni nelle sedi competenti per
fare accertare la falsità dell'atto.
Considerato che la doglianza del giudice rimettente si fonda sulla
supposta ingiustificata diversità di trattamento riservata alla
persona offesa, interessata alla dichiarazione della falsità di un
documento, a seconda che la falsità del documento venga accertata in
un decreto di archiviazione ovvero nella sentenza di non luogo a
procedere pronunciata a conclusione dell'udienza preliminare;
che la censura del giudice a quo è priva di fondamento, per la
ragione assorbente che il provvedimento di archiviazione non è
assimilabile alla sentenza di non luogo a procedere, diversi
essendone la natura e gli effetti;
che, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha
ripetutamente messo in rilievo che le differenze tra il decreto (o
l'ordinanza) di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere
giustificano una diversa disciplina dei contenuti e degli effetti dei
due provvedimenti, precisando, in particolare, che il primo,
consistendo nel controllo da parte del giudice per le indagini
preliminari sulla scelta del pubblico ministero di non esercitare
l'azione penale e sostanziandosi quindi in "un mero accertamento di
superfluità del processo" (sentenza n. 88 del 1991), è privo di
"stabilità", in quanto può sempre essere superato da una successiva
riapertura delle indagini (sentenza n. 134 del 1993);
che tale impostazione è seguita anche dalla giurisprudenza di
legittimità, che nel dichiarare abnorme la dichiarazione di falsità
di un documento contenuta in un provvedimento di archiviazione, ha
rilevato che in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione il
giudice non compie alcun "accertamento" sul fatto, limitandosi a
svolgere una mera funzione di garanzia della legalità in ordine
all'esercizio dell'azione penale;
che, dunque, erroneamente il giudice a quo censura la mancata
previsione del potere del giudice di dichiarare in sede di
archiviazione la falsità di un documento, in quanto tale
dichiarazione presuppone un accertamento sul fatto, giuridicamente
estraneo al contenuto decisorio del provvedimento di archiviazione;
che la persona offesa interessata alla dichiarazione della
falsità di un documento non rimane priva di tutela, in quanto le è
data la possibilità di proporre querela di falso a norma degli artt.
221 e seguenti del codice di procedura civile;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 409, commi 1 e 6, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e
101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Avezzano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte