Ordinanza n. 150/2000
Altra decisione · depositata il 19/05/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
27 ottobre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on Mario Borghezio nei confronti del dott. Luigi
Tennirelli, promosso dal Tribunale di Novara - sezione penale, con
ricorso depositato il 19 gennaio 2000 ed iscritto al n. 142 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico
dell'on. Mario Borghezio - imputato dei reati di diffamazione a mezzo
stampa e di minaccia, in conseguenza delle dichiarazioni rilasciate
nei confronti del dott. Luigi Tennirelli, segretario comunale di
Novara, il Tribunale di Novara, con ordinanza del 16 novembre 1999,
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei
deputati, in relazione alla delibera del 27 ottobre 1999 con la quale
quest'ultima, accogliendo le proposte della Giunta per le
autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che le opinioni manifestate
dall'on. Borghezio sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle
funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, nel caso specifico, in data 18 ottobre 1996 il deputato
Borghezio aveva formulato, sia ai giornalisti di alcune testate
televisive locali di Novara, sia nel corso di una successiva
manifestazione pubblica, delle accuse nei confronti del dott.
Tennirelli, a causa del comportamento da questi tenuto in una seduta
del Consiglio comunale di Novara, affermando: "... rispondiamo come
governo della Padania alla provocazione antidemocratica del solito
terronaccio paracadutato dal governo di Roma, con il suo sguardo
occhialuto, a controllare e ad inficiare le libere determinazioni
dell'autonomia locale; ... questo termine terronaccio è un termine
eufemistico tra ... militanti duri e puri della vecchia guardia
leghista avrei usato sicuramente un termine molto più appropriato ai
modi di fare antidemocratici, incivili, beceri di un rappresentante
del potere centrale dello Stato, che ogni giorno non perde occasione
di mostrare il suo volto razzista ... attraverso personaggi
gauleiter". Inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo
l'on. Borghezio aveva aggiunto: "... non è igienico che l'ex
segretario comunale innominabile di Novara si presenti alla prossima
seduta del Consiglio comunale. Per usare il vostro linguaggio,
mafiosi di Roma, questo è un avvertimento";
che, secondo il Tribunale di Novara, non sussisterebbe alcuna
connessione della condotta contestata al deputato Borghezio con la
sua attività parlamentare, in particolare con l'interrogazione da
lui presentata alla Camera il 17 ottobre 1996 (ossia il giorno
precedente rispetto alle dichiarazioni contestate): le dichiarazioni
incriminate non rappresenterebbero, infatti, la mera divulgazione
della suddetta interrogazione, ma si tradurrebbero in una condotta
autonoma, ancorché riconducibile alla medesima vicenda;
che, peraltro, non potendo disattendere la delibera di
insindacabilità, il Tribunale di Novara ha sollevato conflitto di
attribuzione in ordine al corretto esercizio del potere della Camera
di valutare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti di
applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma
dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte
costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se
"esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche
in punto di ammissibilità;
che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed
oggettivo, del conflitto;
che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad
essere parti del presente conflitto sia il Tribunale di Novara -
essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i
singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in
situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono
da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere
parte di conflitti di attribuzione -, sia la Camera dei deputati - in
quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria
volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 11 e 58 del 2000
e le ordinanze nn. 16 e 91 del 2000) -;
che, quanto al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto
illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere
spettante alla Camera di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni
espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni (cfr.,
da ultimo, le pronunce sopra citate);
che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal Tribunale per
proporre il ricorso, deve ritenersi idonea per una valida
instaurazione del conflitto - ove sussistano sostanzialmente i
requisiti richiesti -, come ripetutamente affermato da questa Corte
(cfr., da ultimo, le sentenze nn. 10, 11 e 82 del 2000);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto"
e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Novara nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al tribunale di Novara, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica, a norma dell'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte