Ordinanza n. 150/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2002 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 100d.lgs. 507/1999
- art. 102d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
usata come parametro
citata
- art. 16legge 205/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso, con
ordinanza emessa il 24 marzo 2001, dal giudice di pace di Novi
Ligure, nel procedimento civile vertente tra De Martino Vittorio e la
Prefettura di Alessandria, iscritta al n. 554 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 24 marzo 2001, il giudice di pace
di Novi Ligure ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 100 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205);
che il rimettente, premesso di essere stato adito con ricorso
avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale il Prefetto ha irrogato,
nei confronti del ricorrente, in applicazione degli artt. 19 e 100
del decreto legislativo n. 507 del 1999, una sanzione pecuniaria per
guida senza patente, osserva che gli artt. 100 e 102 del decreto
legislativo n. 507 del 1999, nello stabilire che le sanzioni
amministrative previste dallo stesso decreto si applichino anche alle
violazioni anteriormente commesse, contrastano con l'art. 3 della
Costituzione, perché mentre "il cittadino che abbia commesso
l'allora reato di guida senza patente e ottenuto un processo
immediato poteva vedersi applicata una pena minima pecuniaria
patteggiata, con i benefici di legge", colui che, nella identica
posizione, non ha ottenuto un immediato processo, entrato in vigore
il decreto legislativo n. 507 del 1999, "si vede notificare una
sanzione di L. 4.000.000";
che, per avvalorare il prospettato dubbio di
incostituzionalità, il giudice a quo rammenta, inoltre, che
l'art. 25 della Costituzione prevede che nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso e, al tempo stesso, che l'art. 1 della legge n. 689
del 1981 stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima della commissione della violazione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che le norme censurate, collocate nel titolo VIII
(Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo n. 507
del 1999, dettano, in attuazione dell'art. 16 della legge 25 giugno
1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati
minori e modifiche al sistema penale e tributario), la disciplina
transitoria relativa alla depenalizzazione dei reati minori
realizzata dal predetto decreto;
che, in particolare, l'art. 100 prevede, al comma 1, che le
disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 1999, che
sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative, si
applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento
penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti
irrevocabili, stabilendo, altresì, al comma 2, che a tali violazioni
non si applichino le sanzioni amministrative accessorie introdotte
dal citato decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano
corrispondenti pene accessorie;
che l'art. 102 stabilisce, a sua volta, che nei casi previsti
dall'art. 100, comma 1, l'autorità giudiziaria debba trasmettere
all'autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti
penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi;
che, quanto alla dedotta lesione dell'art. 3 della
Costituzione, è da rilevare che - a parte la circostanza che reati
contravvenzionali e illecito amministrativo configurano situazioni
giuridiche incomparabili, sì da non consentire, in linea di
principio, il raffronto che il giudice a quo vorrebbe istituire fra
il precedente e l'attuale regime sanzionatorio - non contrasta con il
principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla
stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo,
giacché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé elemento
differenziatore, e che, inoltre, rientra nella discrezionalità del
legislatore dettare disposizioni transitorie per regolare il
passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina;
che, per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 25
della Costituzione, deve osservarsi che il secondo comma di detto
articolo, nello stabilire un principio di necessaria e previa
definizione legislativa degli illeciti, si riferisce, come questa
Corte ha già avuto occasione di precisare, alla sola materia penale
(sentenza n. 356 del 1995; ordinanza n. 250 del 1992);
che, pertanto, con riferimento ad entrambi i parametri
evocati, la sollevata questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 100 e 102 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, con riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Novi Ligure,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente e redattore: Vari
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte