Ordinanza n. 151/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1970 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51legge 272/1913
- art. 19r.d. 3278/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 della
legge 20 marzo 1913, n. 272 (ordinamento delle borse di commercio,
esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), e dell'art.
19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 (tasse sui contratti di borsa),
promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1969 dal tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra Enriquez Walter e Cerutti
Giancarlo ed altro, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 dell'11
febbraio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1970 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza pronunziata il 13 novembre 1969 dal
tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra il signor
Walter Enriquez e i signori Giancarlo Cerutti e Silvio Biganzoli, è
stata sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51
della legge 20 marzio 1913, n. 272 (riguardante l'ordinamento delle
borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui
contratti di borsa), e dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278
(concernente le tasse sui contratti di borsa).
Considerato che la stessa questione è stata dichiarata non fondata
con la sentenza n. 61 del 22 aprile 1970;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla precedente
decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272
(ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e
tasse sui contratti di borsa) e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278
(tasse sui contratti di borsa), sollevata, con l'ordinanza di cui in
epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte