Ordinanza n. 151/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma
terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Imposta sulle successioni -
Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e
da titoli di credito) promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1981
dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso
proposto da Montanari Argia ed altri, iscritta al n. 240 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 262 del 1982;
visti l'atto di costituzione del Ministro delle finanze e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione
tributaria di primo grado di Modena dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 637, assumendo che tale disposizione sia da interpretare nel senso
di escludere l'ammissibilità in detrazione dall'attivo ereditario, ai
fini dell'imposta sulle successioni, delle passività dipendenti da
assegni emessi dal de cuius in base a contratto di apertura di credito
in conto corrente bancario oltre un anno prima dell'apertura della
successione, e sostenendo che essa sarebbe perciò in contrasto: a) con
l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una ingiustificata difformità
di trattamento tributario tra passività di identica natura, a secondo
che siano state create anteriormente o posteriormente all'ultimo anno
di vita del de cuius; b) con l'art. 53 Cost., in quanto, impedendo di
dedurre dall'attivo ereditario il saldo passivo risultante
dall'integrale svolgimento del conto corrente bancario, non
consentirebbe di commisurare l'imposta all'effettivo patrimonio netto,
dal quale soltanto può dedursi la reale capacità contributiva degli
eredi.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 103 del 1983, ha
ritenuto che le disposizioni contenute nel citato art. 13 del d.P.R. n.
637/1972 siano dirette a disciplinare non la rilevanza, ai fini
dell'imposta sulle successioni, dei debiti nelle stesse considerati,
bensì la prova che di essi occorre fornire per dimostrarne la
preesistenza all'apertura della successione e quindi la deducibilità
dall'attivo ereditario; e che dovendosi ravvisare - in sede di
interpretazione logico-sistematica ed anche alla stregua delle
precedenti disposizioni nella stessa materia - un rapporto di
sussidiarietà tra la regola generale posta dal primo comma del citato
art. 13 e quelle speciali (e meno rigorose) dettate dai commi
successivi in materia di debiti cambiari o dipendenti da emissione di
assegni, la deducibilità, in quest'ultima ipotesi, degli addebitamenti
ultrannali non può ritenersi preclusa, ma solo subordinata alla
dimostrazione del rapporto contrattuale sottostante, documentato - ai
sensi del citato primo comma - da atto scritto di data certa anteriore
all'apertura della successione ovvero risultante tale da provvedimento
giurisdizionale definitivo.
Considerato pertanto che, alla stregua del richiamato precedente la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 637 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Modena con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte