Ordinanza n. 151/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili) promosso con l'ordinanza
emessa il 2 novembre 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Firenze, sui ricorsi riuniti proposti dalla Cassa di Risparmio di
Firenze ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno
1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze,
con ordinanza in data 2 novembre 1982, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in quanto l'imposta
(INVIM decennale) viene applicata, indipendentemente da un atto di
trasferimento, sul presupposto del "semplice possesso" non costituente
di per sé sintomo di capacità contributiva - di un immobile per un
certo tempo, solo a talune categorie di proprietari, colpendo soltanto
il "possesso di particolari beni" e non di altri che, in ipotesi,
potrebbero avere maggior valore;
considerato che identica questione è stata decisa e dichiarata non
fondata con sentenza n. 239 del 1983 e che in ordinanza non vengono
prospettati motivi ulteriori o diversi rispetto a quelli già in
precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 (INVIM decennale) del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con
ordinanza in data 2 novembre 1982 (r.o. 50/1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte