Ordinanza n. 151/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51legge 352/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo
comma, legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme integrative sui
referendum) promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1983 dal
Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento
penale a carico di Cocozza Sabino ed altri iscritta al n. 494 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, Prima Serie Speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Cocozza
Sabino ed altri il G. i. presso il Tribunale di Bergamo, con
ordinanza emessa il 7 settembre 1983 e pervenuta alla Corte
Costituzionale il 19 giugno 1986
(R.O. n. 494/1986), ha sollevato, su istanza di parte, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.:
1) dell'art. 51, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352 (Norme integrative sui referendum), nella parte in cui non
prevede che le sanzioni previste dall'art. 100, secondo comma, del
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati), si applicano anche quando
i fatti contemplati in tale norma riguardino le firme per richiesta
di referendum;
2) in via conseguenziale, dell'art. 51 della suindicata legge n.
352/1970 (come modificato a seguito dell'accoglimento della prima
eccezione), nella parte in cui non prevede che per i reati ivi
menzionati si applichi il termine prescrizionale di cui all'art. 100,
secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali), sempre in riferimento all'art. 3 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo
l'inammissiblità o, in subordine, l'infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza omette, in relazione ad entrambe le
questioni, fra loro strettamente collegate, qualsiasi riferimento
alla fattispecie dedotta in giudizio, ed è quindi carente in modo
assoluto di motivazione sulla rilevanza delle questioni stesse;
che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte,
entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 51, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come
sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice istruttore
presso il Tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte