Ordinanza n. 151/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 47Codice penale
- art. 2Codice penale
- art. 47legge 382/1978
- art. 16d.P.R. 810/1980
- art. 6d.P.R. 810/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio
1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 382 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che il Tribunale militare di Padova, con
ordinanza 27 maggio 1978, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. (inescusabilità dell'ignoranza
dei doveri inerenti allo stato militare), in riferimento agli artt.
2, 3, 27, co. primo e secondo, Cost.;
che riferiva il Tribunale nell'ordinanza del caso di un militare
di leva che, trovandosi in licenza ordinaria di giorni 10 più 2, a
far epoca dal 4 febbraio 1987, si era ammalato e si era, perciò,
sottoposto a visita medica il 10 febbraio, a seguito della quale gli
erano state prescritte specifiche cure e quattordici giorni di riposo
domiciliare;
che, allo scadere della licenza, il 16 febbraio 1987, il padre
del militare aveva presentato il certificato medico al Distretto
militare di residenza, dove - a sua richiesta - gli era stato
precisato che il figliolo si sarebbe dovuto ripresentare al Corpo
allo scadere del periodo di riposo per malattia previsto nel
certificato medico;
che conseguentemente, dovendo il periodo di riposo decorrere dal
giorno della visita, il giovane - ad avviso del Tribunale - si
sarebbe dovuto ripresentare al Corpo il 23 febbraio, mentre si era
spontaneamente ripresentato il 2 marzo successivo, adducendo di avere
interpetrato il certificato medico nel senso che il periodo di riposo
prescritto avesse a decorrere dal giorno in cui la licenza veniva a
scadere;
che, tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il militare
dovrebbe essere dichiarato colpevole del delitto di diserzione, di
cui all'art. 148 n. 2 c.p.m.p., per essere rientrato al corpo sette
giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra: e ciò in quanto
l'art. 39 cit. derogherebbe all'art. 47 cod.pen. rendendo
irrilevante, sul piano del dolo, tanto l'errore su elementi del fatto
quanto l'errore su norma extrapenale che cagioni un errore sul fatto
di reato;
che, peraltro, anche in relazione alla categoria dei "doveri",
cui l'art. 39 cit. fa riferimento, non potrebbe sorgere dubbio sulla
natura di dovere del militare di ripresentarsi tempestivamente alle
armi, una volta trascorso il periodo di licenza e quello di riposo
concesso dal certificato medico, per cui ritiene il Tribunale che non
vi sia spazio nemmeno per dare rilevanza ad un errore incolpevole su
elementi di fatto;
che da tutto ciò trae motivo l'ordinanza per ritenere che una
siffatta interpetrazione, pedissequamente fedele allo spirito della
relazione e dei lavori preparatori, si pone in contrasto con il
principio di personalità della responsabilità penale (art. 27,
primo comma, Cost.) perché consentirebbe l'inflizione di una pena
anche nella carenza di partecipazione soggettiva al fatto di reato, e
verrebbe altresì a frustrare la funzione della pena (terzo comma
art. ult. cit.), ma si pone anche in contraddizione con gli artt. 2,
13 e 52, terzo comma, perché una siffatta funzione di esemplarità
della pena non sarebbe rispettosa né della dignità della persona
umana né della libertà personale;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la
quale però ha svolto le sue pregevoli deduzioni esclusivamente in
relazione ad una pretesa violazione dell'art. 151, primo comma,
c.p.m.p., che nella specie non è contestato;
Considerato, in diritto, che il Tribunale militare rimettente
postula l'incompatibilità costituzionale attenendosi proprio a
quell'interpretazione rigorosa dell'articolo impugnato (quale
risultante dai lavori preparatori espressione di ben altra stagione
politica) che la stessa motivazione dell'ordinanza deplora;
che, al contrario, tanto la giurisprudenza quanto la più
moderna dottrina specialistica si stanno adoperando per reimpostare
la problematica e l'interpetrazione dell'articolo 39 c.p.m.p. in
funzione delle nuove "norme di principio sulla disciplina militare"
(l. 11 luglio 1978 n. 382) in guisa da consentire una possibile
correlazione con l'art. 47 ult. co. cod.pen.;
che, comunque, anche da ciò prescindendo, la giurisprudenza ha
già da tempo messo in luce che, particolarmente nelle fattispecie
dove è contemplato un "giusto motivo" di inosservanza (e tale è la
fattispecie in esame), la falsa rappresentazione soggettiva di un
giusto motivo, oggettivamente inesistente, esclude la punibilità
quando si risolva nella supposizione di estremi materiali che
consentirebbero la deroga (T.S.M. 14 gennaio 1972, Micheluzzi);
che, in realtà, nella specie il militare di leva risultava ben
consapevole dei doveri del suo stato, che gli facevano obbligo di
rientrare allo scadere della licenza, oppure alla scadenza del
periodo di riposo prescritto dal certificato medico relativo ad una
malattia insorta nel corso della licenza;
che egli, però, ha equivocato non su tali doveri, a lui ben
noti, ma sull'interpetrazione del periodo di riposo, previsto dal
certificato medico, che egli ha ritenuto concesso in aggiunta al
periodo di licenza: opinione, peraltro, non del tutto irragionevole
quando si consideri che nei rapporti di lavoro privato questa Corte
ne ha recentemente sancito la legittimità, mentre poi è la legge
stessa che la prevede per i rapporti di pubblico impiego (art.16,
secondo comma, d.P.R. 16 ottobre 1979 e art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980
n. 810);
che, pertanto, la situazione si ripresenta sostanzialmente nei
termini già esaminati con l'ordinanza n. 221 del 1987 di questa
Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 c.p.m.p. sollevata dal Tribunale militare
di Padova, con ordinanza 27 maggio 1978, in riferimento agli artt. 2,
3, 27 co. primo e secondo, e 52, terzo comma, Cost.;
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte