Ordinanza n. 151/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. nn. 4 e 5
della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 (Regolamentazione
della pesca del corallo) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile
1988 dal Pretore di Alghero nel procedimento civile vertente tra
Robotti Secondo e la Regione Autonoma Sardegna ed altro, iscritta al
n. 553 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione, emessa in seguito ad un illecito commesso in
violazione della regolamentazione della pesca del corallo, il Pretore
di Alghero con ordinanza in data 20 aprile 1988 ha impugnato l'art. 4
della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979 n. 59, ritenendolo
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui conferisce
all'Assessore regionale dell'ambiente la potestà di disciplinare,
con proprio decreto annuale, la pesca del corallo;
che la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto con
l'art. 27 dello Statuto sardo che attribuisce la potestà normativa
regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale;
che non si sono costituituite le parti;
Considerato che la medesima questione, sollevata in riferimento
allo stesso parametro costituzionale, è stata già dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 569 del 1988, e
successivamente manifestamente infondata con ordinanza n. 918 del
1988;
che l'ordinanza di rimessione non prospetta argomentazioni
diverse da quelle già considerate nella citata pronuncia, né
comunque sussistono ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa
Corte a mutare il proprio indirizzo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge regionale Sardegna 5 luglio
1979, n. 59, sollevata, in riferimento all'art. 27 dello Statuto
sardo, dal Pretore di Alghero con l'ordinanza indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte