Ordinanza n. 151/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 415, secondo
comma, del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 549 dello
stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale
di Orvieto nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n.
31 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Orvieto, richiesto dal pubblico ministero di
emettere decreto di archiviazione in un procedimento a carico di
ignoti, imputati del delitto di falso in assegno - premesso che non
era "stata svolta alcuna indagine, constando il relativo fascicolo
processuale del solo protesto, elevato perché trattavasi "di titolo
rubato come da denuncia" e con "firma non conforme a quella
depositata" - ha, con ordinanza dell'8 novembre 1990, sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura penale,
richiamato per il procedimento pretorile dall'art. 549 dello stesso
codice, "nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una
richiesta di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato, il
G.I.P. presso la Pretura circondariale, se ritiene necessarie
ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al P.M., fissando il
termine indispensabile per il loro compimento";
e che il giudice a quo fonda il suo sospetto di illegittimità,
in primo luogo, sulla sentenza n. 445 del 1990 con la quale questa
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per un verso,
dell'intero art. 157 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e, per
un altro verso, dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una
richiesta di archiviazione pronunciata per infondatezza della notizia
di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura
circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi
con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il loro compimento, una procedura non applicabile
in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
avanzata per essere ignoto l'autore del reato, e, in secondo luogo,
sulla diversità di trattamento rispetto al procedimento davanti al
tribunale, non essendo riferibile il disposto dell'art. 409, primo
comma (recte: secondo comma), al procedimento davanti al pretore;
Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dal presupposto
che l'art. 415 del codice di procedura penale, dettato per il
procedimento davanti al tribunale, trovi applicazione anche nel
procedimento davanti al pretore, in forza dell'art. 549 dello stesso
codice che prescrive l'applicazione nel procedimento davanti al pretore, per tutto ciò che non è previsto nel libro VIII o in altre
disposizioni, l'osservanza delle norme relative al procedimento
davanti al tribunale in quanto applicabili;
che, con sentenza n. 409 del 1990, non ricordata dall'ordinanza
di rimessione, questa Corte, dichiarando non fondata, "nei sensi di
cui in motivazione", la questione di legittimità dell'art. 415,
secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata per la parte
ove non consente al giudice per le indagini preliminari di indicare
ulteriori indagini al pubblico ministero, "una volta che questi gli
abbia presentato richiesta di archiviazione per essere ignoti autori
del reato", ha fondato la sua statuizione su una "possibile
interpretazione" dell'art. 415, secondo comma, del codice di
procedura penale, "tale da far emergere una figura di giudice per le
indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero gli
approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla
pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia
possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato
del nome di una persona già individuata";
che, peraltro, la Corte, con sentenza n. 445 del 1990, ricordata
dal giudice a quo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'intero art. 157 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e
dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di
archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il
giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale,
se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al
pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro
compimento;
che in conseguenza delle due pronunce ora ricordate appare
chiaro che l'art. 415 del codice di procedura penale deve essere
interpretato, in forza del richiamo contenuto nell'art. 549 dello
stesso codice, nel senso che sia consentito al giudice per le
indagini preliminari presso la pretura circondariale, richiesto del
decreto di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato, se
ritiene necessarie ulteriori indagini, di indicarle con ordinanza al
pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro
compimento;
e che, quindi, la questione qui proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura
penale, in quanto richiamato dall'art. 549 dello stesso codice,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di
Orvieto con ordinanza dell'8 novembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte