Ordinanza n. 151/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 180/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace), promosso con ordinanza
emessa l'8 maggio 1991 dal Tribunale militare di La Spezia nel
procedimento penale a carico di Di Giovanni Angelo ed altro, iscritta
al n. 510 del registro ordinanza 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 33, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito, nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991, il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio penale a carico di un
sottufficiale (maresciallo maggiore) e di un ufficiale (generale),
imputati di vari reati in concorso tra loro, il Tribunale militare di
La Spezia, con ordinanza emessa l'8 maggio 1991, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, n. 3 della legge 7 maggio
1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di
pace), nella parte in cui prevede che il giudice non togato
componente il collegio giudicante debba essere di grado pari a quello
dell'imputato (e comunque non inferiore al grado di ufficiale);
che l'ordinanza di rinvio, ritenuta la rilevanza della
questione, in quanto attinente "alla costituzione del giudice in
relazione ad una normativa, ritenuta viziata, che consente di
sollevare - seppure in astratto - dubbi sull'imparzialità nella
formazione del convincimento di uno dei componenti il collegio",
censura il principio della parità di grado, introdotto
nell'ordinamento penale militare, per la scelta del componente non
togato del tribunale, ritenendo irragionevole che il grado
dell'imputato "influisca sulla composizione del collegio, nella
presupposizione erronea che nell'ambito della categoria degli
ufficiali non si possa soddisfare l'esigenza di competenza
indipendentemente dal grado del componente del collegio medesimo",
onde "tale partecipazione o almeno il grado rivestito" sarebbe di
scarsa importanza, non rilevando che "solo in parte, ai fini della
stretta valutazione giuridica del fatto-reato";
che lo stesso giudice rimettente ritiene che tale
irragionevolezza "appare massima" nel caso oggetto del giudizio a
quo, in cui il sottufficiale, imputato in concorso con un ufficiale
generale, verrebbe discriminato perché del collegio che dovrebbe
giudicarlo sarebbe componente, come giudice non togato, non
l'ufficiale estratto a sorte (nel caso che ha dato luogo alla
questione, per la specifica udienza era stato sorteggiato un tenente
colonnello dell'esercito) relativamente alla categoria degli imputati
sottufficiali, bensì un ufficiale-generale pari grado dell'ufficiale
imputato di concorso nel medesimo reato;
che, quindi, la norma impugnata darebbe "rilevanza di fronte
alla legge ad una condizione personale, qual'è il grado, di un
imputato e del suo giudicante";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, per il tramite della Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che il primo profilo della questione di legittimità
costituzionale - consistente nella denuncia del principio della
parità di grado nella scelta del componente laico del tribunale
militare, cioè del principio in base al quale, per essere la scelta
limitata agli ufficiali, verrebbe a riservarsi un trattamento
ingiustificatamente differenziato ai coimputati di grado inferiore -
è manifestamente infondato, avendo già questa Corte escluso
l'illegittimità costituzionale (sent. n. 49 del 1989) della
previsione che riserva la funzione di componente del collegio quale
giudice non togato ai soli ufficiali, al fine "di assicurare al
collegio l'apporto di una persona dotata di un buon livello culturale
e di quelle cognizioni più ampie e più complete che vengono
dall'inserimento in compiti di maggiore responsabilità", attesa
l'esigenza della presenza nel collegio giudicante di un membro
"chiamato a dare un qualificato contributo inerente alla peculiarità
della vita e dell'organizzazione militare";
che, qualora nel reato abbiano concorso (come nel caso di specie) un ufficiale ed un sottufficiale, diviene inevitabile e quindi
non irragionevole né discriminatorio che solo l'ufficiale sia
giudicato da un pari grado e che gli altri coimputati siano invece
giudicati da un superiore, perché in ogni caso il militare non
ufficiale, sia o meno imputato in concorso con un ufficiale, dovrebbe
essere giudicato (secondo una norma che, come si è già detto, non
è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione) da un ufficiale;
che, quanto poi alla eventualità prospettata nell'ordinanza di
rinvio, secondo cui "qualora fossero coimputati ufficiali di grado
diverso, quello di grado inferiore sarebbe necessariamente
discriminato", a parte che tale evenienza esula dal giudizio a quo in
cui sono coimputati un ufficiale ed un sottufficiale, la questione
anche sotto tale profilo è manifestamente infondata;
che, difatti, la norma, la quale prescrive che il giudice non
togato sia un ufficiale pari grado, riposa da un lato sull'esigenza
di assicurare, come si è già rilevato, l'apporto di una persona
dotata di un più qualificato livello culturale e, dall'altro,
sull'esigenza di evitare che il militare possa essere giudicato da un
inferiore, che verrebbe a trovarsi in posizione di soggezione
rispetto all'imputato di grado superiore nella gerarchia militare;
che perciò non appare irragionevole che, nel caso in cui i
coimputati siano ufficiali di grado diverso, prevalga, come giudice
non togato, quello sorteggiato fra i pari grado dell'ufficiale di
grado superiore, perché ciò che la norma intende non
irragionevolmente evitare è che il giudice possa venire a trovarsi
in posizione di soggezione rispetto a qualcuno degli imputati;
che, manifestamente, neppure discriminatoria può ritenersi la
circostanza che (come nel caso del giudizio a quo), per effetto della
norma impugnata, il sottufficiale possa non avere "quale componente
del collegio quel militare giudice che a suo tempo era stato estratto
a sorte per gli imputati sottufficiali (un tenente colonnello) e che
gli sarebbe naturalmente spettato solo che non avesse concorso nel
reato con un ufficiale generale";
che, in proposito, tenuto conto delle considerazioni sino ad ora
svolte, è sufficiente osservare che, una volta non ritenuto
illegittimo che il militare non ufficiale sia giudicato da un
ufficiale, non ha alcuna importanza il grado che questi rivesta, non
essendo di conseguenza irragionevole che - qualora quello sorteggiato
per l'udienza per la categoria dei sottufficiali sia di grado
inferiore all'ufficiale concorrente nel reato con il sottufficiale -
prevalga come giudice non togato l'ufficiale di grado superiore,
invece sorteggiato fra i pari grado dell'ufficiale imputato in
concorso con il sottufficiale, perché è questo l'unico modo per
realizzare la finalità della norma che, come si è già detto, tende
ad evitare che il giudice non togato possa trovarsi in posizione di
soggezione gerarchica anche con uno solo degli imputati, il che
invece accadrebbe ove si condividesse il dubbio prospettato
nell'ordinanza di rinvio;
che la questione è pertanto manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio
1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di
pace), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte