Ordinanza n. 151/1995
Altra decisione · depositata il 05/05/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 221r.d. 1265/1934
- art. 90r.d. 1265/1934
- art. 5d.P.R. 425/1994
- art. 4r.d. 1265/1934
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, terzo comma,
della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per
l'assetto e l'uso del territorio), come modificato dall'art. 18 della
legge della stessa Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per
l'assetto e l'uso del territorio"), promossi con le ordinanze emesse
il 4 e 5 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso
la Pretura di Verona ed il 28 settembre 1994 dal Pretore di Padova
rispettivamente iscritte ai nn. 462 e 463 del registro ordinanze 1993
ed al n. 785 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1993 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di
Bigon Mario e Bigon Remo, il giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Verona, con ordinanza del 4 maggio 1993, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 90, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno
1985, n. 61, come modificato dalla legge della medesima Regione 11
marzo 1986, n. 9, nella parte in cui prevede la liceità di abitare o
occupare un immobile previa semplice presentazione della richiesta
del certificato di abitabilità o agibilità e in presenza del
silenzio-assenso del sindaco che matura trascorsi 60 giorni dalla
presentazione della richiesta (R.O. n. 462 del 1993);
che il giudice a quo espone che gli imputati hanno proposto
opposizione contro il decreto penale che li aveva condannati alla
pena di lire 100.000 di ammenda per avere violato - occupando
un'abitazione di loro proprietà in assenza di certificato di
abitabilità - l'art. 221 del r.d. 27 aprile 1934, n. 1265, recante
il testo unico delle leggi sanitarie, e che gli stessi imputati
nell'atto di opposizione hanno richiamato il disposto dell'art. 90
della legge regionale n. 61 del 1985, come modificato dalla legge
della Regione Veneto n. 9 del 1986 nella parte in cui, dopo aver
premesso che il sindaco deve rilasciare certificato di abitabilità -
previo accertamento della conformità alle prescrizioni igienico
sanitarie - specifica che lo stesso sindaco "è tenuto a comunicare
le sue determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta del
certificato" e che trascorso inutilmente detto periodo l'istanza si
intende accolta; che nell'ordinanza si osserva che gli imputati nel
giudizio a quo hanno prodotto documentazione dalla quale si evince
che, al momento dell'accertamento del fatto contestato, il termine
richiamato era ampiamente decorso senza che il sindaco avesse
adottato alcuna determinazione, e che le norme regionali in questione
hanno effettivamente introdotto l'istituto del silenzio-assenso, in
contrasto con quanto prevede l'art. 221 del testo unico citato, che
richiede - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - il
rilascio di una autorizzazione espressa, la cui assenza è penalmente
sanzionata;
che, pertanto, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma
impugnata determina una disparità di trattamento tra chi abiti od
occupi un immobile nella Regione Veneto e chi realizzi lo stesso
comportamento altrove, risultando lesiva della competenza statale in
materia penale, in violazione degli artt. 3, 25, comma 2, e 117 della
Costituzione;
che con un'altra ordinanza del 5 maggio 1993, di contenuto
identico alla precedente, il giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Verona ha sollevato la medesima questione di
legittimità costituzionale (R.O. n. 463 del 1993);
che nel corso del procedimento penale a carico di Costamagna
Sandra, imputata del reato di cui all'art. 221 del r.d. n. 1265 del
1934, anche il Pretore di Padova, con ordinanza del 28 settembre
1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
90 della legge della Regione Veneto n. 61 del 1985, nella parte in
cui prevede il silenzio-assenso in relazione al rilascio da parte del
sindaco del certificato di abitabilità (R.O. n. 785 del 1994);
che il giudice remittente, dopo aver rilevato che anche nella
fattispecie in esame il termine previsto dalla legge per la
formazione del silenzio assenso era decorso senza che il sindaco
avesse assunto alcuna determinazione sull'istanza presentata
dall'imputata, osserva che con la previsione del silenzio-assenso la
Regione Veneto ha introdotto una causa di non punibilità o di
estinzione del reato non prevista dal legislatore statale, violando
il principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento che si
viene in tal modo a creare nei confronti dei cittadini residenti in
altre Regioni, nonché l'art. 117 Cost.;
che in tutti i giudizi ha spiegato intervento la Regione Veneto,
depositando memorie per chiedere che la questione sollevata sia
dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che nelle tre richiamate ordinanze di rimessione viene
impugnata la medesima disposizione e che, pertanto, i relativi
giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica ordinanza;
che l'art. 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, contenente il
"Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione
all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto",
entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 1995, ha espressamente
abrogato l'art. 221, primo comma, del r.d. 27 aprile 1934, n. 1265 e
che l'art. 4, terzo comma, del medesimo d.P.R. n. 425 del 1994 ha
introdotto una specifica procedura di silenzio-assenso nella
disciplina statale relativa al rilascio dello stesso certificato;
che, pertanto, gli atti relativi alla questione sollevata con le
richiamate ordinanze di rimessione vanno restituiti ai giudici
remittenti, perché valutino il permanere della rilevanza della
stessa questione alla stregua delle norme statali sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti di giudizi, ordina la restituzione al giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Verona e al Pretore di
Padova degli atti relativi alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 90, comma 3, della legge della Regione
Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 18 della
legge della stessa Regione 11 marzo 1986, n. 9, rispettivamente
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Verona, e, in riferimento agli artt. 3 e 117 della
Costituzione, dal pretore di Padova con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte