Ordinanza n. 151/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 3legge 516/1982
- art. 1legge 154/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 3, secondo
comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1982, n. 516, promosso con l'ordinanza emessa il 25 ottobre
1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Mondovì nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Luigi, iscritta
al n. 897 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che in un procedimento penale nel quale l'imputato
Iannuzzi Luigi era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 3,
comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516 - recte: art. 3,
secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme sulla
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1982, n. 516 - per avere omesso di annotare, nell'apposito
registro stampati, due blocchetti di ricevute fiscali, il giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Mondovì ha sollevato,
con ordinanza del 25 ottobre 1995, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della
norma suddetta, che prevede come reato contravvenzionale il fatto di
chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione
dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute
fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni;
che, a seguito delle modifiche all'art. 1, sesto comma, del
decreto-legge n. 429 del 1982, cit. introdotte dall'art. 1 della
legge 15 maggio 1991, n. 154, l'omessa tenuta del registro di carico
e scarico delle bolle di accompagnamento non ha più valenza penale e
che quindi - osserva il giudice rimettente - continuerebbe ad essere
punito chi si rende responsabile di un fatto meno grave (omessa
annotazione nel registro), mentre non è più punibile chi commette
un fatto più grave (omessa tenuta del registro) con conseguente
vulnus del principio di ragionevolezza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile od infondata perché
già decisa da questa Corte con ordinanza n.464 del 1995.
Considerato che questa Corte ha già ritenuto manifestamente
infondata la medesima questione di costituzionalità (ordinanza n.
464 del 1995, cit.);
che il giudice rimettente non introduce argomenti nuovi, né
prospetta profili diversi di censura;
che quindi la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n.516, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Mondovì con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte