Ordinanza n. 151/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1997
dal giudice unico del Tribunale di Saluzzo nel procedimento civile
vertente tra Migliore Renato e la Banca Cassa di Risparmio di
Savigliano s.p.a. ed altri, iscritta al n. 752 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il giudice unico del Tribunale
di Saluzzo, cui era stata rivolta istanza di "revoca o sospensione"
della clausola di provvisoria esecutività, con ordinanza emessa il 3
luglio 1997 ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma
secondo, della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede la revocabilità della clausola;
che, a parere del rimettente, tale lacuna impedirebbe al giudice
dell'opposizione di valutare la sussistenza dei presupposti che
avevano legittimato il Presidente del Tribunale a dichiarare il
decreto provvisoriamente esecutivo;
che, secondo il giudice a quo nel procedimento monitorio
l'opponente andrebbe incontro ad un "contraddittorio claudicante ed
imperfetto" per l'impossibilità di ottenere la revoca della
provvisoria esecutività, ove concessa contra legem; donde la
violazione degli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., per la
disparità di trattamento rispetto al debitore convenuto in un
giudizio ordinario e la maggior tutela accordata al destinatario di
una sentenza, in cui la clausola è concessa all'esito di un regolare
contraddittorio.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata la
medesima questione di legittimità costituzionale con riguardo agli
stessi parametri, sulla base dell'intrinseca ragionevolezza della
norma e della coerenza con il sistema di bilanciamento degl'interessi
insito nella denunciata irrevocabilità della clausola (sentenza n.
200 del 1996);
che rispetto agli argomenti esaminati nella citata decisione,
ignorata dal giudice a quo l'ordinanza di rimessione non offre
profili nuovi o diversi da quelli a suo tempo esaminati;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Saluzzo, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 23
aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte