Ordinanza n. 152/1983
Altra decisione · depositata il 08/06/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 323Codice penale
- art. 270legge 286/1977
- art. 1legge 286/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270 del r.d.
3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale),
come modif. dagli artt. 1 e 2 della legge 10 novembre 1970, n. 852
(sospensione cautelare degli amministratori comunali e provinciali
sottoposti a procedimento penale) promosso con ordinanza emessa il 13
maggio 1976 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche sul
ricorso proposto dal Comune di Arcevia contro il Comitato regionale di
controllo della Regione Marche e contro la Regione Marche, iscritta al
n. 600 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 294 del 1976;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza del 25 gennaio 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche
dubita, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 113, 3, 51, 24 e
97, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale della
disposizione di cui all'art. 270, primo comma, del testo unico della
legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 -
come modificato dagli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della
legge 10 novembre 1970, n. 852 - la quale prevede che il sindaco, il
presidente della giunta provinciale, gli assessori comunali e
provinciali ed i componenti il consiglio direttivo dei consorzi,
qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati
previsti negli artt. 8, nn. 7, 8 e 44, n. 11 r.d. citato "o per
qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della
libertà personale della durata superiore ad un anno", "rimangono
sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a
giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire
all'udienza sino all'esito del giudizio" (sospensione che peraltro
"cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in
giudicato");
che tale questione è stata sollevata nel corso di un giudizio
avente ad oggetto la validità di alcune delibere della Giunta
municipale del Comune di Arcevia, contestata in quanto erano state
assunte con la partecipazione del Sindaco, ritenuto sospeso ope legis
dalle funzioni in base alle norme predette perché condannato con
sentenza di primo grado alla pena della multa di L. 200.000 per il
reato di cui all'art. 323 c.p.;
considerato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di
rimessione, il citato art. 270 T.U., come modificato dalla legge n. 852
del 1970, è stato sostituito dall'art. 1 della legge 1 giugno 1977 n.
286, in forza del quale, per quanto può rilevare nel presente
giudizio, "i sindaci"... "sono sospesi dalle funzioni quando siano
condannati con sentenza di primo grado ad una pena restrittiva della
libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto
commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla
pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi
delitto non colposo";
che la valutazione circa l'applicabilità della nuova disposizione
nel giudizio a quo involge una questione di natura interpretativa in
ordine alla quale spetta al medesimo TAR delle Marche pronunciarsi;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché
valuti se la norma sopravvenuta incida o meno sulla rilevanza della
questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale delle Marche, sezione speciale di Ancona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte