Ordinanza n. 152/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b),
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile
1987 dal Pretore di Teano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze
1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso per
l'ampliamento di modesta entità di un'opera edilizia senza
concessione edilizia ed in difetto di previo deposito del realtivo
progetto all'Ufficio del Genio Civile, il Pretore di Teano, su
eccezione dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett.
b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena
pecuniaria minima edittale l'ammenda di lire 10.000.000;
che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione;
Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima
autorità, sotto il profilo esposto, è stata dichiarata non fondata
da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987;
che la medesima questione, sollevata successivamente dalla
medesima autorità, è stata dichiarata manifestamente non fondata da
questa Corte con ordinanza n. 415 del 1987;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal pretore di
Teano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte