Ordinanza n. 152/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 27/1978
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 636/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e
quinto comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al
sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), promosso
con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Perugia, sul ricorso proposto da Caseti Giuseppe
contro l'Ufficio del registro di Perugia, iscritta al n. 588 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso onde ottenere
l'annullamento di un processo verbale di accertamento per tasse
automobilistiche non pagate, la Commissione tributaria di primo grado
di Perugia, con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 ha sollevato - in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, della Costituzione
- questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e
quinto comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, recante modifiche
al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche;
che - secondo la Commissione rimettente - il legislatore, non
ricomprendendo il tributo in questione nell'elenco delle controversie
spettanti alla cognizione delle Commissioni tributarie ai sensi
dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
avrebbe trascurato di considerare l'effettiva natura delle tasse
automobilistiche, riferite alla utilità e produttività del bene
posseduto (autoveicolo), da sempre ritenuto uno dei mezzi per la
produzione del reddito, e quindi espressione della conseguente
capacità contributiva;
che, proprio in ragione di tale natura delle tasse
automobilistiche, le relative controversie dovrebbero appartenere
alla competenza delle Commissioni tributarie, in modo da evitare che
il cittadino, con riguardo a "tributi di importi generalmente non
rilevanti", possa tutelarsi senza dover sostenere "spese processuali
e di difesa generalmente di importo superiore al tributo contestato"
e senza subire "le maggiori lungaggini rivenienti dalla eventuale
tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per la non fondatezza della sollevata questione;
Considerato che questa Corte ha ripetutamente affermato che un
determinato modulo procedimentale non può essere assunto a modello
costituzionale del giusto processo, per cui appare non lesiva della
garanzia del diritto di difesa l'adozione di un rito piuttosto che di
un altro, venendo in discussione non già l'an sibbene il quomodo
dell'accesso alla tutela giurisdizionale (v., da ultimo, sentenza n.
500 del 1995);
che la mancata ricomprensione di talune materie nell'a'mbito
della giurisdizione delle Commissioni tributarie costituisce
manifestazione dell'ampio grado di discrezionalità di cui gode il
legislatore nel conformare i singoli istituti processuali (v.
ordinanza n. 5 del 1996 e sentenza n. 295 del 1995) e nel ripartire
la giurisdizione fra i vari organi previsti dalla legge, in base ad
una non vincolata valutazione di ordine politico e sociale;
che nessun rilievo assumono - in relazione al diritto di difesa e
al principio di uguaglianza - le eventuali difficoltà pratiche
prospettate dalla rimettente, attinendo esse al dato meramente
fattuale della concreta applicazione della norma in connessione col
funzionamento del sistema generale di tutela giudiziaria;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, primo e quinto comma, della legge 24
gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di
tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24
e 113, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Perugia, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte