Ordinanza n. 152/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 479/1999
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 47d.lgs. 51/1998
- art. 90legge 353/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di
procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in
materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense), promossi
con due ordinanze emesse il 9 maggio 2000 dal giudice di pace di
Avola nei procedimenti civili vertenti tra R. P. e A. V. e tra P.F. e
UNIASS S.p.A. ed altri, iscritte ai nn. 479 e 480 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il giudice di pace di Avola, con due distinte
ordinanze, entrambe emesse il 9 maggio 2000, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16
dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al
codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense), in riferimento agli artt. 3 e
25, primo comma, della Costituzione;
che i giudizi principali, iniziati in data anteriore al 30
aprile 1995 dinanzi alla pretura circondariale di Siracusa, sezione
distaccata di Noto, a seguito della soppressione dell'ufficio del
pretore e della mancata istituzione di una corrispondente sezione
distaccata di tribunale, sono stati attribuiti, a norma dell'art. 47
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla sezione
distaccata di Avola del Tribunale di Siracusa, alla quale è stata
accorpata la circoscrizione della sezione distaccata di Noto;
che successivamente i medesimi giudizi, rientranti nella
competenza per valore del giudice di pace in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999,
in applicazione di quest'ultima legge sono stati trasmessi al giudice
di pace del luogo dove ha sede la sezione distaccata di tribunale
alla quale erano stati precedentemente attribuiti;
che il giudice rimettente richiama nelle ordinanze le
argomentazioni delle parti, secondo cui la norma impugnata, nella
parte in cui prevede la competenza per territorio del giudice di pace
del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione
distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata
in vigore della medesima legge, viola l'art. 25, primo comma, della
Costituzione, in quanto sottrae le cause al giudice naturale, da
individuarsi nel giudice di pace di Noto;
che la norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3
della Costituzione, in quanto determina una disparità di trattamento
rispetto agli altri giudizi di competenza del giudice di pace,
nonché a quelli già pendenti dinanzi ai soppressi uffici di
conciliazione, che devono essere trattati nella sede di Noto;
che, in uno dei giudizi dinanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, osservando che la norma impugnata è volta ad evitare
gli inconvenienti derivanti dal mutamento del luogo di svolgimento
del giudizio, e si riferisce a cause che non erano originariamente di
competenza del giudice di pace, e per le quali non è quindi
individuabile come giudice naturale il giudice di pace di un
determinato luogo.
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal giudice di pace di Avola hanno entrambe ad oggetto
l'art. 2, comma 1, della legge n. 479 del 1999, nella parte in cui,
in riferimento ai giudizi civili pendenti davanti al pretore alla
data del 30 aprile 1995, e rientranti nella competenza per valore del
giudice di pace in base alla normativa vigente alla data di entrata
in vigore della legge n. 479 del 1999, prevede la competenza per
territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio
giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è
pendente alla data di entrata in vigore della stessa legge;
che l'identità delle questioni sollevate dalle ordinanze di
rimessione ne rende opportuno l'esame congiunto;
che il trasferimento previsto dalla legge n. 479 del 1999
s'inscrive nel quadro dei provvedimenti volti ad agevolare l'entrata
in funzione del giudice unico di primo grado e ad accelerare la
definizione dei giudizi civili pendenti alla data di entrata in
vigore della riforma del processo civile, i quali, a norma
dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, continuano ad
essere regolati dalle disposizioni anteriormente vigenti;
che, nell'ambito di tale disciplina, la norma impugnata
individua il giudice competente sulla base di un criterio generale,
valido per tutti i giudizi c.d. "di vecchio rito" già pendenti
dinanzi ai pretori e successivamente trasmessi ai tribunali, e non
già in riferimento a singole controversie;
che non sussiste pertanto la denunciata violazione
dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto, secondo il
consolidato orientamento di questa Corte, la garanzia del giudice
naturale non è lesa quando il giudice sia designato in modo non
arbitrario né a posteriori oppure direttamente dal legislatore in
conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti
ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva
di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione
(cfr. ordinanza n. 159 del 2000, sentenza n. 419 del 1998, ordinanza
n. 176 del 1998);
che, entro i predetti limiti, l'individuazione del giudice
competente a decidere determinate controversie è rimessa alla
discrezionalità del legislatore, il quale, nel regolare la fase di
transizione tra diverse discipline ordinamentali e processuali, può
introdurre, rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della
competenza, deroghe fondate su un ragionevole bilanciamento dei
diversi interessi coinvolti nel processo (cfr. ordinanza n. 201 del
1997, sentenze n. 51 del 1997 e n. 143 del 1996);
che la deroga ai criteri generali di ripartizione della
competenza per territorio prevista dalla norma impugnata risponde
alla finalità di semplificare l'individuazione del giudice
competente a definire i procedimenti già pendenti dinanzi ai
pretori, anche in relazione all'eventuale configurabilità di fori
alternativi, evitando nel contempo alle parti ed ai loro difensori i
disagi derivanti da ulteriori modificazioni nel luogo di svolgimento
del giudizio;
che la peculiarità delle esigenze tenute presenti dal
legislatore appare sufficiente a giustificare la diversità del
trattamento riservato ai giudizi in questione rispetto agli altri
pendenti dinanzi al giudice di pace individuato in base agli ordinari
criteri di ripartizione della competenza, escludendo quindi anche la
sussistenza della denunciata violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16
dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento
davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al
codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di
Avola con le ordinanze indicate in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte