Ordinanza n. 153/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175 del T.U.
29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio
1963 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette -
Sezione 1 - di Napoli su ricorso di Piromallo Angelica contro l'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette di Napoli, iscritta al n. 159 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che la Commissione distrettuale delle imposte dirette e
indirette - Sezione 1 - di Napoli, nella predetta ordinanza, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 del
T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77
della Costituzione;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 114 del
1963 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 175 del T.U. delle leggi sulle imposte
dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che la motivazione di detta sentenza n. 114 del 1963 vale anche
rispetto all'art. 70 della Costituzione;
che, non essendo stati addotti nuovi e diversi motivi, la
precedente decisione va confermata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 175 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645,
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1963:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte