Ordinanza n. 153/1973
Altra decisione · depositata il 18/07/1973 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76r.d. 1827/1935
citata
- art. 13legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo
comma, del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e
coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito in
legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, promosso
con ordinanza emessa il 24 marzo 1971 dal tribunale di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Campagnola Ancilla e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 206 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 170 del 7 luglio 1971.
Visti l'atto di Costituzione di Campagnola Ancilla e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Campagnola
Ancilla, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la disposizione impugnata dispone che la
disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni
soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di
sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione,
non danno diritto alla indennità; non considerandosi implicitamente
tali periodi di inattività come disoccupazione involontaria;
che appare opportuno, prima di esaminare la questione di
legittimità costituzionale acquisire dati ed elementi concernenti:
a) il numero dei lavoratori soggetti a disoccupazione nei periodi
di stagione morta per le lavorazioni soggette a periodi stagionali di
sosta o di sospensione;
b) quanti, dei lavoratori di cui sopra, si iscrivono nelle liste di
disoccupazione per ottenere nel periodo di stagione morta altra
occupazione;
c) un elenco delle lavorazioni stagionali di durata inferiore ai
sei mesi;
che tali elementi possono essere forniti dal Ministero del lavoro;
visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che i dati e gli elementi sopra indicati siano trasmessi a
questa Corte a cura del Ministero del lavoro entro novanta giorni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte