Ordinanza n. 153/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 877/1973
usata come parametro
citata
- art. 1legge 877/1973
- art. 3legge 877/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre
1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio),
promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1980 dal Pretore di
Pistoia, nei procedimenti penali riuniti a carico di Petrucci Renzo ed
altro, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 29 ottobre 1980.
Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 18
dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"), in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.; ed ha inoltre
impugnato l'art. 13 della legge stessa, per preteso contrasto con
l'art. 27 della Costituzione;
e che nel predetto giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari infondata la
prima delle proposte questioni.
Considerato che nel giudizio a quo si tratta anzitutto di applicare
l'art. 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, per
stabilire se la controversia in esame vada o meno assoggettata
all'apposita disciplina del lavoro a domicilio: sicché la prima delle
proposte questioni si appalesa con certezza rilevante - alla data di
emissione dell'ordinanza di rinvio - limitatamente a questa sola parte
dell'atto legislativo impugnato; che, d'altro canto, il vizio
denunciato sarebbe precisamente imputabile alla discordanza del testo
dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei deputati, rispetto al
testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della
Repubblica; che, secondo l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri, tale discordanza andrebbe attribuita ad un
errore materiale, verificatosi nella trascrizione dell'art. 1, dopo
l'approvazione da parte della Camera dei deputati e prima della
corrispondente approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento;
considerato, però, che nel corso del presente giudizio è entrata
in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858 (intitolata
"Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della legge 18
dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla
data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.
877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore
a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio
domicilio o in locale di cui abbia disponibilità... lavoro retribuito
per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o
accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se
fornite per il tramite di terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella
parte finale della definizione del lavoro a domicilio - ma con effetto
per solo avvenire - la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e";
e che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a
quo, affinché accerti se la sollevata questione sia tuttora rilevante;
considerato, infine, che l'ordinanza accenna conclusivamente,
accogliendo un'eccezione sollevata oralmente nel corso del
dibattimento, alla "violazione del principio di eguaglianza di tutti i
cittadini di fronte alla legge in relazione al principio di cui
all'art. 27 della Costituzione che sarebbero violati dall'art. 13 in
relazione all'art. 2 legge n. 877/73 là dove equipara il trattamento
punitivo dell'intermediario a quello del committente"; e che tale
impugnativa risulta per altro manifestamente inammissibile, non essendo
sorretta da alcuna motivazione contestuale, né quanto alla rilevanza,
né quanto alla non manifesta infondatezza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1973,
n. 877, sollevata dal Pretore di Pistoia, in riferimento all'art. 27
Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pistoia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte