Ordinanza n. 153/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 2legge 62/1974
- art. 83legge 62/1974
- art. 94Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 83Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 80legge 62/1974
usata come parametro
citata
- art. 2legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi
tredicesimo, quindicesimo e sedicesimo del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
393 (codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 2 della
legge 14 febbraio 1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto, e
94 del medesimo d.P.R. promossi con ordinanze emesse il 14 aprile e il
5 giugno 1981 dai Pretori di Cairo Montenotte e di Soave, nei
procedimenti penali a carico di Cimino Mario e di Zambon Maurizio,
rispettivamente iscritte ai nn.405 e 654 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 1981 e
n. 12 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che l'ordinanza del Pretore di Cairo Montenotte indicata
in epigrafe propone, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94, 83, comma
quinto e 80, comma tredicesimo, del codice della strada, approvato con
d.P.R. 15 giugno 1959, n.393, nonché dei commi quindicesimo e
sedicesimo del medesimo art. 80, nel testo sostituito dall'art. 2 della
legge 14 febbraio 1974, n. 62, in quanto mentre queste ultime norme,
nel nuovo testo, prevedono una sanzione amministrativa per chi guidi
veicoli civili prima del rilascio della patente, rispettivamente,
avendo sostenuto con esito favorevole l'esame di idoneità od essendo
- dopo il trasferimento della propria residenza in Italia - titolare
di patente estera, le altre - nei casi da ciascuna contemplati -
prevedono l'irrogazione di sanzioni penali per il titolare di patente
militare che prima della conversione guidi veicoli civili;
che anche il Pretore di Soave, con l'ordinanza indicata inepigrafe,
solleva, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dei predetti artt. 94 e 80, quindicesimo
comma del codice della strada, limitatamente, quindi, al raffronto tra
i trattamenti sanzionatori del titolare di patente militare e di chi
abbia sostenuto con esito favorevole l'esame di idoneità;
Considerato che le medesime questioni sono state dichiarate non
fondate con la sentenza n. 54 del 1982, in quanto la Corte -
conformemente all'avviso di numerosi giudici di merito e della stessa
Corte di cassazione - ha ritenuto che la condotta di chi, munito di
patente militare della quale abbia richiesto o possa richiedere la
conversione, guidi autoveicoli non militari senza essere in possesso
della patente rilasciata dalla Prefettura, a seguito delle innovazioni
introdotte col citato art. 2 della legge n. 62 del 1974 sia
sanzionata come infrazione amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma
quindicesimo, cod. strada;
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 80, commi tredicesimo, quindicesimo e
sedicesimo del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, nonché degli artt. 83, comma quinto e 94 del medesimo
codice della strada, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai
Pretori di Cairo Montenotte e Soave con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte