Ordinanza n. 153/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma
terzo, cod. pen. (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto),
in relazione all'art. 164, cpv., n. l, stesso codice promosso con
ordinanza emessa l'8 marzo 1978 dal Tribunale per i minori di Roma nel
procedimento penale a carico di Ambrosetti Vincenzo ed altro, iscritta
al n. 416 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 320 del 15 novembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, comma
terzo, cod. pen. in relazione all'art. 164, cpv., stesso codice e in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la norma è impugnata nella parte in cui sancisce
il divieto di concessione del perdono giudiziale a chi ha riportato una
precedente condanna per delitto anche quando tale condanna si riferisca
a reati commessi dopo il compimento della maggiore età;
che, peraltro, poiché presupposto incontestato e ragionevole del
perdono giudiziario è la presunzione che il minore si astenga dal
commettere ulteriori reati (art. 169 cod. pen.), non è irrazionale,
anzi appare certamente congruo, che una nuova condanna per fatto
successivo al compimento della maggiore età sia ostativa alla
concessione del beneficio (cfr. sent. n. 95/1976).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 169, terzo comma, cod. pen. in relazione
all'art. 164, cpv., stesso codice, sollevata dall'ordinanza in epigrafe
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte