Ordinanza n. 153/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 24legge 990/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 115 del
codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio
1977 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Statuto
Aldo, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Salerno, nel processo e con l'ordinanza
di cui in epigrafe, sollevava questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 115 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3
e 24 Cost.,
- che, ad avviso del Pretore, disponendo il detto articolo che la
citazione o l'intervento del responsabile civile non abbia effetto nel
giudizio penale se interviene la revoca espressa o tacita della
costituzione di parte civile, potrebbe accadere che il responsabile
civile venga chiamato in causa e condannato ad una provvisionale ex
art. 24 l. 24 dicembre 1969 n. 990, senza potere poi più esercitare la
sua difesa nel processo penale (e quindi ottenere, colla sentenza di
merito, la revoca dell'ordinanza che assegnava la provvisionale, come
previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 24) qualora la parte
civile revochi la costituzione ai sensi dell'art. 115 cod. proc. pen.,
- che nel giudizio interveniva l'Avvocatura generale dello Stato,
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale,
dubitando comunque della rilevanza, chiedeva che venisse dichiarata
l'infondatezza della questione, sia perché essa è stata mal posta, in
quanto semmai doveva essere impugnato proprio l'art. 24 della legge in
parola e non l'art. 115 cod. proc. pen., sia perché l'art. 24 è stato
non correttamente interpretato, dato che l'ordinanza di revoca può in
ogni caso essere pronunziata dal Pretore, o immediatamente, non appena
revocata la costituzione di parte civile o, ad ogni modo, colla
sentenza di merito.
Considerato, però, che effettivamente il Pretore non si è nemmeno
proposta la questione della rilevanza, mentre dall'ordinanza non solo
non risulta che sia mai stata pronunziata condanna del responsabile
civile al pagamento di una provvisionale, ma sembrerebbe anzi dal suo
tenore doversi escludere,
che, pertanto, la questione è inammissibile per assoluto difetto
di motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 115 cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di
Salerno con l'ordinanza 20 gennaio 1977 in relazione agli artt. 3 e 24
Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte