Ordinanza n. 153/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 168/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia
abitativa), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla
Commissione Tributaria di I grado di Termini Imerese, iscritta al n.
603 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Barberio
Alfonso ed avente per oggetto un avviso di liquidazione dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili, più interessi e pena
pecuniaria, in relazione alla vendita di una abitazione conclusa nel
1983, la Commissione tributaria di primo grado di Termini Imerese con
ordinanza dell' 11 maggio 1987 (reg. ord. n. 603 del 1987) sollevava,
in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 l. 22 aprile 1982 n. 168, che esonerava
dall'invim gli incrementi di valore conseguenti all'alienazione a
titolo oneroso di abitazioni non di lusso, a condizione che
l'alienante acquistasse entro un anno altro immobile da destinare a
propria abitazione;
che la Commissione osservava come nel caso di specie il
contribuente non avesse potuto concludere l'acquisto della nuova
abitazione entro il termine ora detto, trattandosi di alloggio in
cooperativa edilizia per il quale era stato possibile compiere solo
l'atto di prenotazione ma non anche, a causa dei "tempi tecnici",
l'atto definitivo di acquisto;
che il collegio rimettente riteneva che la perdita del suddetto
beneficio fiscale per causa indipendente dalla volontà del
contribuente contrastasse con gli articoli della Costituzione sopra
richiamati e perciò impugnava l'art. 3 cit. "nella parte in cui non
estende le agevolazioni fiscali ai cittadini, quali i soci di
cooperative edilizie che abbiano già prenotato entro un anno dalla
precedente alienazione, o fino al 31 dicembre 1983, l'acquisto
dell'immobile";
Considerato che - a prescindere dalle modifiche subìte dalla l.
n. 168 del 1982 per effetto dell'art. 4 d.l. n. 747 del 1983, conv.
in l. n. 18 del 1984 - le situazioni poste a confronto dalla
Commissione tributaria di Termini Imerese sono diverse, non potendo
assimilarsi la posizione dell'acquirente di un alloggio sul mercato
libero a quella del socio di una cooperativa edilizia, posto che la
normativa concernente tali organizzazioni associative, in quanto
intesa a disciplinare forme di collaborazione nel settore delle
abitazioni per l'attuazione di fini trascendenti l'a'mbito
privatistico, ha "un substrato di carattere pubblicistico" (come si
esprime la stessa ordinanza di rimessione) e comporta perciò
particolari agevolazioni per l'acquisto della proprietà
dell'alloggio;
che, data tale non assimilabilità delle posizioni confrontate,
appare manifestamente male invocato il principio di eguaglianza di
cui all'art. 3 Cost.;
che il riferimento all'art. 97 Cost. è privo di qualsiasi
motivazione nell'ordinanza di rimessione;
che in conclusione la questione deve dichiararsi manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 l. 22 aprile 1982 n. 168, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dalla Commissione Tributaria di
primo grado di Termini Imerese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte