Ordinanza n. 153/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 457/1978
usata come parametro
citata
- art. 3d.P.R. 1035/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, secondo e
terzo comma, e 23, primo comma, lett. d), della legge della Regione
Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la
gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali
emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981),
promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1987 dal Pretore di
Bologna nel procedimento civile vertente tra l'I.A.C.P. della
Provincia di Bologna e Marotta Mario ed altra, iscritta al n. 612 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46/prima Serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella Camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'I.A.C.P. di
Bologna nei confronti di Mario Marotta ed altra e avente per oggetto
la risoluzione del contratto di locazione di un alloggio popolare, il
Pretore di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lettera d), della legge
della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per
l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei
criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19
novembre 1981), nella parte in cui non prevedono il diritto alla
voltura del contratto di locazione a favore del coniuge non
contraente - cui l'autorità giudiziaria abbia assegnato la casa
coniugale in sede di separazione personale - nell'ipotesi in cui
l'altro coniuge abbia acquisito la proprietà di un alloggio
anteriormente alla separazione stessa;
che al Marotta, da tempo conduttore di un alloggio popolare
cedutogli in locazione, era stato assegnato, ai fini della cessione
in proprietà, un alloggio delle Ferrovie dello Stato nel novembre
1983, prima della separazione consensuale fra lui e la moglie,
intervenuta nell'aprile 1984 e successivamente omologata;
che secondo il giudice a quo si era così manifestata per il
Marotta l'esigenza di disporre di due alloggi ed era venuto meno "il
presupposto di fatto che giustifica la preclusione prevista" dalle
leggi statali succedutesi in materia (d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655;
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) e dall'art. 3 della legge della
Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, "e cioè la
disponibilità, da parte del medesimo soggetto, di due alloggi di
edilizia residenziale pubblica senza giustificabile motivo";
che, ad avviso dell'autorità remittente, le norme censurate si
pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto da
una parte consentono ai coniugi, una volta omologata la separazione,
la voltura del contratto di locazione di un alloggio dell'I.A.C.P. a
favore del coniuge cui sia stato attribuito dal giudice
l'appartamento ove era il domicilio coniugale e l'acquisto, da parte
dell'altro coniuge, di altro appartamento, e dall'altra fanno invece
perdere il diritto alla voltura quando altro appartamento "venga
richiesto ed ottenuto in previsione della separazione imminente";
che nel giudizio non si sono costituite parti né è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che con l'ordinanza di rimessione si prospetta una
ingiustificata disparità di trattamento fra la situazione
legittimante la voltura del contratto di locazione, in relazione
all'esistenza di due nuclei familiari, ai sensi dell'art. 19 della
legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, in
conseguenza di separazione personale dei coniugi, scioglimento del
matrimonio e cessazione degli effetti civili del medesimo, con
attribuzione giudiziale della casa coniugale al coniuge non
assegnatario dell'alloggio popolare, e una situazione, anteriore al
provvedimento giudiziale anzidetto, alla quale si vorrebbe applicato
lo stesso trattamento in considerazione del fatto che l'acquisizione
di altro alloggio popolare si assume essere stata effettuata in
previsione della separazione dal coniuge, e che quindi non possa
fungere da causa ostativa alla voltura;
che, come ognun vede, le due situazioni si presentano come
assolutamente disomogenee, giacché, fino a quando non intervenga la
separazione con attribuzione del godimento dell'appartamento al
coniuge originariamente non assegnatario, può tanto essere
scongiurata la separazione, e quindi la scomposizione in due del
nucleo familiare, attraverso una riconciliazione tra i coniugi,
quanto essere disposta l'attribuzione dell'alloggio a favore del
coniuge già assegnatario;
che, pertanto, la questione si appalesa come manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, degli
artt. 19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lettera d), della
legge della Regione Emilia- Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per
l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei
criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19
novembre 1981), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte