Ordinanza n. 153/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 55/1983
- art. 20legge 55/1983
- art. 19d.l. 55/1983
- art. 20d.l. 55/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20,
quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
("Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per
l'anno 1983") convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessail 27 novembre 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da Aucaiani
Maria Cristina contro il Comune di Orvieto, iscritta al n. 16 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Orvieto sul ricorso proposto da
Palombaro Maria Stella contro il Comune di San Venanzo, iscritta al
n. 17 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe la Commissione
tributaria di primo grado di Orvieto ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 53, primo comma della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto comma, del
decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni
nella legge 26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il
settore della finanza locale per l'anno 1983");
che il giudice a quo dubita della legittimità di dette norme
nella parte in cui, rispettivamente, stabiliscono che la sovraimposta
comunale sul reddito da fabbricati (SOCOF) sia dovuta solo dai
percettori di redditi da fabbricati (e taluni fabbricati soltanto), e
che la sovraimposta medesima non sia deducibile ai fini delle imposte
sui redditi;
Considerato che in ragione dell'identità delle questioni i
relativi giudizi possono essere riuniti;
che con sentenze n. 159 del 1985 e n. 574 del 1988 questa Corte
ha già dichiarato non fondate le questioni, rispettivamente,
dell'art. 19 e dell'art. 20, quinto comma, del citato decreto-legge,
sollevate negli stessi termini e con riferimento ai medesimi
parametri ora invocati;
che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il
presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli
già esaminati dalla Corte con le citate decisioni;
che pertanto le questioni di legittimità costituzionale
sollevate con le ordinanze in epigrafe vanno dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20, quinto
comma del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in legge
26 aprile 1983 n. 131 ("Provvedimenti urgenti per il settore della
finanza locale per l'anno 1983"), sollevate, con le ordinanze in
epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Orvieto in
riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte