Ordinanza n. 153/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e
117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la
finanza locale), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dalla
Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bianca Stella Ferrazzoli
contro il comune di Roma, iscritta al n. 692 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che a seguito del decesso di Bertolami Filippo
l'esattoria comunale di Roma ha comunicato alla vedova, Ferrazzoli
Bianca Stella, gli avvisi di mora relativi all'imposta di famiglia
per gli anni 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969 e 1970, i cui
accertamenti erano divenuti definitivi;
che la Ferrazzoli aveva convenuto il comune di Roma avanti al
Tribunale per l'accertamento negativo del preteso debito, ma il
Tribunale, prima, e la Corte d' Appello, poi, avevano rigettato la
domanda dell'attrice, la quale aveva proposto ricorso per Cassazione
avverso l'ultima decisione;
che la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio
decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale) nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di
accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al
capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo
familiare;
che, secondo la Corte remittente, essendo la famiglia, nel
nostro ordinamento, priva di personalità giuridica e di autonomia
patrimoniale e, dunque, tutti gli appartenenti ad essa soggetti
passivi del tributo in questione, non sarebbe assicurato agli altri
componenti il nucleo familiare, fatta eccezione del solo capo
famiglia, l'effettivo esercizio del diritto di difesa, non potendo
quest'ultimo non essere assicurato fin dalla fase della rettifica
della dichiarazione e dell'accertamento del maggiore imponibile;
che, mancando il diritto alla notifica dell'atto di accertamento
per tutti gli altri componenti il nucleo familiare si priverebbero
costoro del diritto di difendersi dall'accertamento
dell'amministrazione "con la conseguenza che accertamenti ad essi
ignoti, divenuti definitivi nei riguardi del capo famiglia
(sarebbero) loro opponibili e (renderebbero) non più contestabile la
determinazione dell'imponibile e la misura dell'imposta";
che, inoltre, si verrebbe in tal modo a creare un'ingiustificata
disparità di trattamento tra il capo famiglia e gli altri componenti
il nucleo, titolari di identiche posizioni giuridiche sostanziali, ma
processualmente dipendenti da quello;
Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata la
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, non essendo leso il diritto di difesa "perché nulla
vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie
ragioni nel procedimento tributario" (sentenza n. 348 del 1987), "fin
dal momento in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo
ed anche per far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei
quali sia venuto a conoscenza in quell'occasione", "ciò in quanto la
mancata notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei
suoi confronti" (ordinanza n. 267 del 1990);
che tali pronuncie si pongono lungo una linea consolidata da
ripetute affermazioni di manifesta infondatezza (n. 519 del 1991; n.
178 del 1990; nn. 246 e 184 del 1989; nn. 591, 207, 108 e 48 del
1988; n. 544 del 1987), né la Corte remittente prospetta profili
nuovi di valutazione;
che la tutela del coniuge, componente il nucleo familiare e,
pertanto, soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante
processuale della famiglia, non è misconosciuta (art. 3 della
Costituzione) né compressa (art. 24 della Costituzione) per effetto
della mancata previa notifica dell'atto di accertamento e del
provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie in considerazione
della riconosciuta possibilità di impugnare l'avviso di mora e di
svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), nella
parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di
accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al
capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo
familiare, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte