Ordinanza n. 153/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 409Codice di procedura penale
- art. 5Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2,
e 37, comma 1, lettere a) e b) del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1997 dalla Corte
d'Appello di Ancona nel procedimento penale a carico di I. F. ed
altra, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con ordinanza del 22 dicembre 1997 la Corte di appello
di Ancona, chiamata a decidere su di una dichiarazione di ricusazione
proposta dagli imputati nei confronti del giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Fermo, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
34, comma 2, e 37, comma 1, lettere a) e b), del codice di procedura
penale (quest'ultimo richiamato solo per relationem), nelle parti in
cui tali norme non prevedono l'incompatibilità del giudice per le
indagini preliminari che abbia in precedenza emesso decreto di
archiviazione ad esercitare funzioni giurisdizionali sul medesimo
fatto ex art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., ovvero
nell'udienza preliminare;
che il giudice rimettente premette: che gli imputati, rinviati a
giudizio per ricettazione e assolti nel giudizio di appello, avevano
denunciato per falsa testimonianza i testimoni che, con le loro
dichiarazioni, avevano determinato il rinvio a giudizio; che il
giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'archiviazione
per essere insussistente il delitto di falsa testimonianza; che a
carico dei denuncianti era stato instaurato procedimento penale per
calunnia; che per tale reato il giudice per le indagini preliminari,
andando in contrario avviso rispetto alla richiesta di archiviazione
del pubblico ministero, aveva fissato udienza in camera di consiglio
ex art. 409 cod. proc. pen; che i soggetti sottoposti alle indagini
preliminari per calunnia avevano proposto dichiarazione di
ricusazione nei confronti del giudice per le indagini preliminari;
che il giudice rimettente precisa inoltre che il precedente
procedimento, nel quale aveva disposto l'archiviazione per il reato
di falsa testimonianza, pur essendo formalmente diverso, aveva ad
oggetto la medesima vicenda processuale;
che il giudice a quo - richiamata la sentenza di questa Corte n.
371 del 1996, nonché le successive sentenze nn. 306, 307 e 308 del
1997, secondo cui ricorre la situazione di incompatibilità anche
quando alla pluralità formale dei procedimenti corrisponde
l'unicità sostanziale della vicenda portata a giudizio - ritiene che
la previsione delle incompatibilità solo con riferimento alla
funzione di giudizio, e non anche in relazione alle funzioni
giurisdizionali svolte dal giudice per le indagini preliminari quando
dispone l'archiviazione ovvero assume i provvedimenti conclusivi
dell'udienza preliminare, determina una violazione dei principi di
ragionevolezza, di imparzialità del giudice e del giusto processo,
in relazione al diritto di difesa, stante la propensione del giudice
a confermare la propria precedente decisione, ed è fonte di
irragionevole disparità di trattamento tra situazioni
sostanzialmente (anche se non formalmente) uguali.
Considerato che nel procedimento a quo la rilevanza della questione
va circoscritta alle decisioni che il giudice per le indagini
preliminari è chiamato ad assumere nell'udienza in camera di
consiglio fissata ex art. 409 cod. proc. pen., e non può essere
estesa alle eventuali successive funzioni giurisdizionali che il
medesimo giudice potrebbe essere chiamato a svolgere nell'udienza
preliminare;
che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte,
la disciplina delle incompatibilità è volta ad evitare che
l'attività di "giudizio", cioè la valutazione sul merito
dell'accusa, possa essere, o apparire, pregiudicata da precedenti
valutazioni di merito assunte dallo stesso giudice sul medesimo fatto
e non si riferisce anche ad "altre attività processuali anteriori o
propedeutiche al giudizio" (v. da ultimo ordinanze 191 e 91 del 1998
e sentenza n. 131 del 1996);
che, pertanto, la relazione di incompatibilità ha come esclusivo
termine di riferimento il giudizio vero e proprio, cioè
l'accertamento di merito sulla responsabilità dell'imputato nella
fase del giudizio (cfr. in tale senso, tra le tante, sentenze nn. 124
del 1992 e 401 del 1991, nonché le più recenti ordinanze sopra
menzionate), mentre tale non può considerarsi, qualunque ne sia il
contenuto, la decisione del giudice per le indagini preliminari in
tema di archiviazione pronunciata ex art. 409 cod. proc. pen;
che il rimettente, nel prospettare l'analogia tra le decisioni
del giudice per le indagini preliminari nell'udienza in camera di
consiglio ex art. 409 cod. proc. pen. e le pronunce di merito emesse
nella fase del giudizio, non tiene conto della differenza tra la
natura interlocutoria e sommaria delle prime e la pienezza della
valutazione sulla responsabilità che caratterizza le seconde;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 1, lettere a) e
b), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, dalla Corte di appello di Ancona, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte