Ordinanza n. 153/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno
1988 dal giudice istruttore presso il tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Romairone Bruno ed altra e le
Assicurazioni Generali s.p.a., iscritta al n. 600 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione delle Assicurazioni Generali S.p.a.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato Giovanna Volpe Potzolu per le Assicurazioni
Generali S.p.a. e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad
oggetto una domanda di pagamento di un indennizzo assicurativo
derivante da infortunio, il giudice istruttore presso il tribunale di
Genova, in funzione di giudice unico, con ordinanza emessa il
2 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui
prevede il medesimo termine di prescrizione annuale per i diritti di
credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni
e per quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni;
che il rimettente premette che la compagnia assicuratrice
convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere
dall'attore, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto
da cui sarebbe derivato l'infortunio, essendo trascorso oltre un anno
dalla denuncia dell'assicurato e l'invio di varia documentazione,
senza il compimento di atti interruttivi;
che, secondo il giudice a quo, la previsione di un unico
termine di prescrizione annuale per tutti i diritti derivanti dal
contratto di assicurazione, frutto di una scelta legislativa
eccessivamente sbilanciata a favore dell'assicuratore, equiparerebbe
in modo discutibile beni di rango diverso, quali la vita,
l'integrità della persona e le cose materiali, mentre l'eccessiva
brevità dello stesso non sarebbe giustificabile con riferimento ad
esigenze di rapido accertamento del diritto del danneggiato;
che, sempre secondo il rimettente, benché la Corte sia già
stata investita della questione riguardante la ragionevolezza del
termine di prescrizione di cui all'art. 2952 cod. civ., ed abbia
ritenuto infondata la doglianza allora svolta in relazione al termine
quinquennale di prescrizione, previsto per il risarcimento dei danni
da fatto illecito, in base alla non comparabilità delle situazioni
poste a raffronto (ordinanza n. 458 del 1987), la questione dovrebbe
essere ora esaminata con riferimento non alla brevità del termine in
sé, ma riguardo alla diversità dei beni protetti;
che in particolare, ad avviso del giudice a quo una
disciplina che sottopone al medesimo termine prescrizionale diritti
aventi natura profondamente diversa, quali quelli inerenti alla vita
e all'integrità fisica della persona e quelli relativi a beni
materiali, sarebbe per ciò solo lesiva del canone di ragionevolezza
e determinerebbe una violazione del principio di eguaglianza, senza
che sia necessario individuare un tertium comparationis dal momento
che l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale non
determinerebbe un vuoto normativo, potendo operare in ogni caso la
disciplina ordinaria della prescrizione;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la
Assicurazioni Generali S.p.A., convenuta del giudizio a quo
concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
che, ad avviso della parte, l'interesse tutelato dalle norme
in materia di assicurazioni private, diversamente da quelle relative
alle assicurazioni obbligatorie, non sarebbe quello alla vita o
all'integrità fisica della persona - che costituiscono solo i
presupposti della prestazione assicurativa - ma avrebbe natura
meramente economica e consisterebbe nel conseguimento di una
prestazione pecuniaria in caso di infortunio;
che la previsione di un termine annuale di prescrizione
risponderebbe principalmente all'interesse dell'assicurato, essendo
del tutto irrilevante, sotto tale profilo, la natura del bene oggetto
di copertura, dal momento che l'attività assicurativa si basa su
calcoli previsionali relativi al numero dei sinistri risarcibili e
alla presumibile entità degli indennizzi, sì che l'assicuratore
deve poter disporre tempestivamente di tutti i dati ad essi inerenti,
al fine di garantire l'effettività della prestazione e di tutelare
gli assicurati contro il rischio di insolvenza dell'assicuratore
medesimo;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata;
che la difesa erariale evidenzia come il termine di
prescrizione stabilito dall'art. 2952 cod. civ. riguardi non solo i
diritti del danneggiato o dell'assicurato, ma anche quelli della
compagnia assicuratrice, come il diritto al pagamento delle rate di
premio o quello di rivalsa, ciò che smentirebbe la tesi di una
scelta legislativa eccessivamente sbilanciata verso l'interesse
dell'assicuratore;
che per l'Avvocatura la previsione di un unico termine
annuale di prescrizione dei diritti dell'assicurato non conterrebbe
alcun profilo di irragionevolezza, non essendo ipotizzabile la
fissazione di termini diversi secondo il tipo di danno, qualora sia
unico il fatto che lo abbia causato, anche in considerazione delle
evidenti difficoltà di carattere applicativo che ciò comporterebbe.
Considerato che il giudice istruttore presso il tribunale di
Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2952,
secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede lo
stesso termine annuale di prescrizione dei diritti di credito
derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni e di
quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni, dal
momento che una disciplina che sottopone al medesimo termine
prescrizionale l'esercizio di diritti di natura profondamente
diversa, quali quelli inerenti alla vita e all'integrità fisica
della persona e quelli relativi a beni materiali, sarebbe per ciò
solo lesiva del canone di ragionevolezza e coerenza e determinerebbe
una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione;
che il rimettente censura dunque la norma non già sotto il
profilo della congruità del termine annuale previsto, ma in forza
dell'ingiustificata equiparazione di situazioni fra loro differenti e
non omogenee, senza peraltro indicare quale dovrebbe essere il
diverso termine di prescrizione che egli ritiene conforme a
Costituzione, limitandosi a richiamare la possibilità di applicare
il termine ordinario;
che la premessa logica da cui prende le mosse il rimettente
appare però del tutto erronea, poiché essa non considera che il
contratto di assicurazione contro gli infortuni, così come ogni
contratto di assicurazione disciplinato dagli artt. 1882 e segg. cod.
civ., non ha lo scopo di tutelare la vita o l'integrità fisica della
persona, ma quello di far conseguire all'assicurato, entro i limiti e
secondo le condizioni convenuti, il risarcimento del danno patito a
seguito di un sinistro e che "l'equilibrio tecnico ed economico del
negozio si realizza tra l'insieme dei rischi assunti
dall'assicuratore e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati, e
non invece nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale"
(sentenza n. 18 del 1975 e ordinanza n. 284 del 1984);
che, essendo unica la funzione economica e sociale del
contratto ed unitaria la disciplina adottata dal codice civile, la
norma impugnata, nel determinare un unico termine di prescrizione per
tutti i diritti nascenti dal rapporto, quale che sia il bene
assicurato, non provoca alcuna disparità di trattamento;
che il legislatore ha ampia discrezionalità nella fissazione
del termine di prescrizione dei singoli diritti, con l'unico limite
dell'eventuale irragionevolezza qualora "esso venga determinato in
modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del
diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela
voluta accordare al cittadino leso" (sentenza n. 10 del 1970 e
sentenza n. 57 del 1962);
che tale limite, nel caso in esame, non può dirsi violato,
non essendo attinto da irragionevolezza e rispondendo alla logica
unitaria del contratto di assicurazione;
che la questione appare perciò manifestamente infondata
sotto ogni profilo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice
civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal
giudice istruttore presso il tribunale di Genova, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte